6.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/205


(2004/C 33 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2053/03

di Anders Wijkman (PPE-DE), Jules Maaten (ELDR), Robert Evans (PSE), Kathleen Van Brempt (PSE) e Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione

(20 giugno 2003)

Oggetto:   Foca monaca del Mediterraneo a rischio di estinzione

La foca monaca del Mediterraneo (Monachus monachus) è probabilmente il mammifero più a rischio di estinzione, non solo in Europa, ma nel mondo intero. Al momento si contano meno di 200 esemplari di questa particolare specie di foca, che vive nelle acque costiere della Grecia e della Turchia. Poiché si tratta di una specie migratoria, la foca monaca può trovarsi tanto nelle acque greche quanto in quelle turche.

I paesi che hanno aderito alle convenzioni di Berna, Bonn e CITES sono tenuti a proteggere non solo le specie di flora e fauna tutelate da dette convenzioni, ma anche i relativi biotopi. Inoltre ai sensi della direttiva Habitat la foca monaca dovrebbe godere del più elevato livello di protezione. La Grecia ha firmato tutte le convenzioni summenzionate, come anche la Turchia ad eccezione della convenzione di Bonn.

La Grecia ha, almeno in parte, adempito ai suoi obblighi nei confronti della protezione della foca monaca del Mediterraneo istituendo il parco marino nazionale delle isole Sporadi settentrionali e zone protette attorno a numerose isole del mar Egeo.

Il ministero dell'Ambiente turco ha proposto la creazione di cinque parchi nazionali marini per la protezione della foca monaca, ma negli anni, in seguito alla resistenza opposta dai ministeri del Turismo e dei Lavori pubblici turchi, l'effettiva istituzione di tali aree a protezione totale è stata continuamente rinviata.

Negli ultimi decenni la Commissione è stata all'avanguardia nella lotta per la protezione della foca monaca.

1.

In considerazione del fatto che la Turchia non ha aderito alla Convenzione di Bonn per cui non è possibile garantire un'efficace protezione della foca monaca nel Mar Egeo, la Commissione è disposta a contattare le autorità turche al fine di invitarle a firmare la Convenzione?

2.

La Commissione intende contattare il governo turco al fine di invitarlo ad istituire ufficialmente i cinque parchi marini nazionali e ad adottare le misure necessarie per proteggere la foca monaca all'interno dei suoi confini?

3.

La Commissione intende esercitare la pressione politica necessaria per garantire che le autorità turche rispondano affermativamente alle richieste contenute nelle due domande precedenti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 agosto 2003)

La foca monaca «Monachus monachus» beneficia dello stato di specie d'interesse comunitario per la quale occorre rigorosa protezione, che impone la designazione di aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva «Habitat» (1) tali aree sono elencate negli allegati II e IV della stessa.

La direttiva «Habitat» impone agli Stati membri di attuare varie misure per garantire condizioni favorevoli alla conservazione di questa specie. La maggior parte dei siti proposti nell'Unione per la protezione di questa specie si trova nel mar Mediterraneo e in particolare in Grecia.

In quanto paese candidato, la Turchia è stata sollecitata ad armonizzare la sua legislazione nazionale riguardante la protezione della natura e ad attuare anticipatamente la direttiva «Habitat». Il recepimento e l'attuazione dell'acquis comunitario in campo ambientale fa parte del partenariato (riveduto) per l'adesione della Turchia (2), e tale questione sarà menzionata, ove opportuno, nel contesto dei negoziati di adesione relativi all'acquis ambientale. Tuttavia, poiché i negoziati con la Turchia non sono stati ancora avviati, la Commissione non è in grado di indicare entro quale data sarebbe richiesta l'osservanza di tali impegni. Nel corso del 2003 la Commissione organizzerà riunioni di lavoro con le autorità turche. La protezione della natura è uno dei temi proposti per queste riunioni e pertanto è previsto un maggior dialogo su questo e su altri argomenti relativi alla protezione della natura.

Per quanto riguarda in particolare la protezione della specie «Monachus monachus» ai sensi del diritto internazionale, occorre sottolineare che, come l'Unione europea, la Turchia è già parte firmataria della Convenzione di Barcellona sulla protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo. La Turchia ha inoltre sottoscritto il protocollo alla convenzione relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, e pertanto aderisce al piano d'azione per la gestione della foca monaca del Mediterraneo che è stato approvato con gli auspici di tale convenzione. In questo ambito la Turchia è obbligata a riferire alla convenzione sulle attività intraprese per attuare il piano d'azione.

Occorre rammentare che la Comunità già partecipa ad una serie di convenzioni ed accordi internazionali sulla protezione della biodiversità. Di conseguenza, la Comunità, qualora lo ritenga opportuno, applica le decisioni prese in quelle sedi e gli Stati membri devono osservare la legislazione comunitaria, comprese le disposizioni adottate a livello internazionale.

La Commissione prende nota delle preoccupazioni espresse dagli onorevoli parlamentari e solleverà tale questione al momento della preparazione della posizione comunitaria in vista delle riunioni degli accordi multilaterali nei quali sia la Comunità che la Turchia sono parti contraenti.

La Commissione sottolinea inoltre che nel processo di allargamento in corso, la Comunità si sta adoperando affinché i dieci nuovi Stati membri diventino parti dei vari accordi ambientali ai quali partecipa la Comunità, ai sensi del principio dell'unità d'azione e rappresentazione sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2)  GU L 145 del 12.6.2003.