INTERROGAZIONE SCRITTA E-1976/03 di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio. Coinvolgimento di esponenti politici di spicco in un caso di pedofilia in Portogallo.
Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2004 pag. 0173 - 0173
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1976/03 di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio (13 giugno 2003) Oggetto: Coinvolgimento di esponenti politici di spicco in un caso di pedofilia in Portogallo In Portogallo sono recentemente venute alla luce alcune rivelazioni sul coinvolgimento di esponenti politici di spicco in casi di pedofilia. Nel contempo, sta per iniziare un processo per accuse analoghe a carico di un noto presentatore televisivo, di un ex diplomatico e di uno specialista in problematiche di salute dell'infanzia. Casi che riportano nuovamente in scena il tristo fenomeno dello sfruttamento sessuale dell'infanzia, rispetto al quale il Consiglio dell'Unione si accinge a prendere a breve una decisione ufficiale e definitiva sulla proposta relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, dopo due anni di continue discussioni e negoziati fra gli Stati membri. Si reputa il Consiglio soddisfatto della politica che ha sinora seguito in materia di sfruttamento sessuale dell'infanzia? Ritiene necessari ulteriori provvedimenti per un efficace contrasto a livello europeo di tale grave fenomeno, che costituisce una flagrante violazione dei diritti e della dignità dell'uomo? Risposta (7 ottobre 2003) Su un piano generale, una valutazione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, sulla quale è stato raggiunto un accordo politico nella sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni del 14 e 15 ottobre 2002, non è ancora stata effettuata. Infatti, la decisione potrà essere adottata formalmente solo quando la procedura parlamentare tuttora in corso in uno Stato membro si sarà conclusa. Nondimeno, il Consiglio ritiene che questo strumento, al quale si aggiungono altri strumenti di assistenza giudiziaria adottati di recente, quali il mandato di arresto europeo(1), la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000(2) e l'estensione delle competenze di Europol alla pornografia infantile(3), fornisca dei mezzi efficaci per contrastare questo genere di crimini. Tuttavia, il ruolo preventivo del quadro giuridico istituito, che mira a far sì che nessuno di tali crimini resti impunito nell'Unione europea, non può impedire del tutto che si verifichino tristi casi di sfruttamento sessuale dei bambini. Fra l'altro, il Consiglio non si pronuncia mai su questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie degli Stati membri, né sul contenuto di articoli di stampa. (1) GU L 190 del 18.7.2002. (2) GU C 197 del 12.7.2000, GU C 379 del 29.12.2000, GU C 110 del 7.5.2002. (3) Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1998, intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della Convenzione Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 21).