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13.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 65/97 |
(2004/C 65 E/110)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1876/03
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione
(6 giugno 2003)
Oggetto: Prospetti — denominazione dell'emissione
La Commissione può determinare il numero di emissioni di titoli e il volume complessivo di emissioni in tagli da 5 000 EUR o inferiori, da 1 000 EUR o inferiori, da 500 EUR o inferiori e da 100 EUR o inferiori?
Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione
(14 luglio 2003)
La Commissione non si è prefissa di stimare il numero né il volume totale di emissioni di obbligazioni del valore nominale unitario di 5 000 euro o meno, 1 000 euro o meno, 500 euro o meno e 100 euro o meno, in quanto non ritiene che tali cifre permettano di trarre conclusioni sull'utilità di un determinato massimale per i valori nominali unitari.
Innanzitutto, come premessa, è importante osservare che il concetto di valore nominale unitario elevato per quanto concerne i titoli è stato introdotto al fine di operare una netta separazione tra titoli destinati agli investitori all'ingrosso e titoli destinati al mercato al dettaglio.
La Commissione è a conoscenza di dati riguardanti i valori nominali unitari delle emissioni attuali (provenienti dall'Associazione internazionale del mercato primario (IPMA) e utilizzati anche dalla Federazione bancaria europea (FBE)).
Tuttavia la Commissione ritiene che tali dati non presentino alcun valore aggiunto per due motivi principali:
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I valori nominali unitari esistenti sono attualmente definiti ad un livello basso per motivi pratici. Ad esempio, è prassi comune avere valori nominali unitari di un euro, in quanto le obbligazioni sono quotate in percentuale. |
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Le statistiche attuali non sono di aiuto per calcolare in che modo gli emittenti di obbligazioni definiranno in futuro il valore nominale unitario delle loro emissioni, nel quadro della legislazione prevista in particolare per i titoli obbligazionari destinati agli investitori all'ingrosso. La Commissione ritiene che la scelta tra i titoli destinati agli investitori all'ingrosso prevarrà sulla possibilità di determinare l'autorità competente per ciascuna emissione. In realtà essa ritiene che gli emittenti di obbligazioni destinate agli investitori al dettaglio (di valore nominale unitario inferiore a 50 000 euro) raramente si avvarranno della flessibilità nella determinazione dell'autorità nazionale competente in quanto tali titoli sono prevalentemente offerti dagli enti creditizi soltanto ai loro clienti e in generale non sono quotati. |