92003E1752

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1752/03 di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione. L'uso dell'analisi degli effetti e dell'assicurazione per resposabilità civili per prevenire i danni causati dalle maree nere.

Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2004 pag. 0137 - 0138


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1752/03

di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(27 maggio 2003)

Oggetto: L'uso dell'analisi degli effetti e dell'assicurazione per resposabilità civili per prevenire i danni causati dalle maree nere

Un incidente marittimo non causa soltanto un problema ambientale, bensì anche un enorme danno economico. Una marea nera ridurrebbe ad esempio sia il valore produttivo degli immobili e del territorio della costa, sia il valore commerciale delle proprietà stesse. La marea nera renderebbe difficoltoso l'uso degli impianti produttivi e delle centrali nucleari costieri. Ad esempio, le centrali nucleari che utilizzano acqua di mare per il raffreddamento dovrebbero probabilmente sospendere il funzionamento per un periodo prolungato, addirittura degli anni, dato che il petrolio potrebbe intasare i sistemi di raffreddamento provocando conseguenze molto serie.

Per far fronte ai possibili danni si potrebbe prendere come esempio la prevenzione contro i danni causati da incidenti nucleari. Grazie ad un'analisi degli effetti di un incidente marittimo da petroliera, si potrebbe calcolare la ripartizione delle probabilità cumulative per quanto concerne i costi e le altre conseguenze. D'altro canto, per far fronte alle vaste conseguenze sopra descritte, si necessiterebbe, per le petroliere, di un'assicurazione per responsabilità civili, simile a quella usata per le centrali nucleari.

Secondo la Commissione, qual è l'attuabilità dell'analisi degli effetti e dell'assicurazione per responsabilità civili di cui sopra, considerando le misure legislative, esistenti o in corso di elaborazione, per valutare e compensare le enormi conseguenze causate dagli incidenti marittimi delle petroliere?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 luglio 2003)

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che la situazione e il tipo di danno da Lei citati sono contemplati dalla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (convenzione sulla responsabilità civile o convenzione CLC) e dalla convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (convenzione Fondo).

Queste due convenzioni, modificate nel 1992, costituiscono un regime che copre i danni da inquinamento causati da sversamenti di idrocarburi persistenti da petroliere nelle acque costiere degli Stati partecipanti (fino a 200 miglia di distanza dal litorale). Le perdite e i danni contemplati dal regime includono la proprietà e, in una certa misura, le perdite economiche e i costi della bonifica ambientale nonché le misure preventive, tra cui i costi relativi alla pulizia. 85 Stati, tra cui tutti gli Stati membri tranne Lussemburgo e Austria, sono parti contraenti delle convenzioni del 1992.

Il primo livello di responsabilità, la responsabilità del proprietario della nave registrato, è disciplinato dalla convenzione CLC. Si tratta di una responsabilità oggettiva, non condizionata quindi da un comportamento doloso o colposo del proprietario. Il proprietario è di norma autorizzato a limitare la propria responsabilità a un importo che dipende dal tonnellaggio della nave, che attualmente ammonta a un massimo di 80 milioni di euro per le navi di maggiori dimensioni. La convenzione CLC obbliga altresì i proprietari delle navi ad assicurare tale responsabilità e autorizza i soggetti lesi ad agire direttamente contro l'assicuratore, entro i limiti della responsabilità del proprietario.

Il regime della convenzione CLC è integrato dal fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (International Oil Pollution Compensation Fund, convenzione IOPC o convenzione Fondo), istituito con la convenzione Fondo per risarcire le vittime quando la responsabilità del proprietario della nave è insufficiente per coprire i danni. Il risarcimento massimo previsto dal fondo IOPC ammonta attualmente a circa 175 milioni di euro. Il fondo IOPC è finanziato dai contributi delle società o di altri enti che ricevono idrocarburi trasportati via mare.

Il 16 maggio 2003 una conferenza diplomatica convocata sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato un nuovo protocollo alle convenzioni esistenti in materia di responsabilità e risarcimento per inquinamento da idrocarburi. Il protocollo in questione istituisce un fondo complementare, che prevede un risarcimento cinque volte superiore per le vittime (fino a 910 milioni di euro).

La Commissione ha accolto con favore l'istituzione del nuovo fondo complementare, in quanto apporterà un notevole contributo per assicurare il risarcimento rapido e totale delle vittime delle future maree nere. La Commissione ha invitato gli Stati membri a ratificare immediatamente il nuovo protocollo per renderlo pienamente operativo entro la fine del 2003.