INTERROGAZIONE SCRITTA E-1727/03 di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione. Legge Merloni sugli appalti pubblici.
Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0178 - 0179
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1727/03 di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione (23 maggio 2003) Oggetto: Legge Merloni sugli appalti pubblici In Italia la legge n. 166 del 1o agosto 2002 sugli Appalti Pubblici, detta legge Merloni, ha soppresso il principio, già in vigore nella normativa del settore, secondo il quale anche per gli incarichi sotto la soglia dei 40 000 EUR (limite ora portato a 100 000 EUR), le amministrazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi (frase ora stralciata). Non ritiene la Commissione, che tale citata soppressione, renda l'attuale normativa italiana in contrasto con la direttiva comunitaria 92/50/CEE(1) del 18.06.1992? È vero che per questo ed altri elementi presenti nella legge Merloni contrari ai principi del Trattato in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia? In caso affermativo, è possibile conoscere per esteso le motivazioni, i tempi e le fasi della procedura in corso? (1) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione (4 luglio 2003) La direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(1) si applica di norma agli appalti il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore all'equivalente in euro di 200 000 diritti speciali di prelievo, vale a dire 249 681 EUR per gli anni 2002 e 2003. Quanto alle amministrazioni che dipendono dal governo centrale, la direttiva si applica in linea di massima agli appalti il cui valore stimato al netto dell'IVA risulta pari o superiore all'equivalente in euro di 130 000 diritti speciali di prelievo, vale a dire 162 293 EUR per gli anni 2002 e 2003. Di conseguenza la modifica apportata alla legislazione italiana in tema di lavori pubblici cui si riferisce l'onorevole parlamentare che mira a rialzare, portandolo da 40 000 a 100 000 EUR, la soglia oltre la quale sussiste un obbligo di pubblicità adeguata non contravviene alla direttiva 92/50/CEE. Ciononostante anche per gli appalti che non superano le soglie d'applicazione delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori sono tenuti a rispettare, secondo quanto esplicitato dalla Corte di giustizia nella sua recente giurisprudenza, le pertinenti norme del trattato CE, e segnatamente quelle attinenti alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché i principi generali di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza(2). Per quanto riguarda il rispetto di quest'ultimo principio la Corte ha statuito che l'obbligo di trasparenza cui sottostanno amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori consiste nel garantire un grado di pubblicità adeguata nei confronti di ogni potenziale offerente, così da permettere l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure d'aggiudicazione(3). Il 19 dicembre 2002 la Commissione ha iniziato un procedimento nei confronti dell'Italia per mancato rispetto degli obblighi in rapporto a varie disposizioni della legge n. 109 del 1994 (legge quadro in tema di lavori pubblici), quale modificata successivamente e da ultimo dalla legge n. 166 del 2002. Tra le disposizioni oggetto del procedimento di cui sopra per violazione del principio generale di trasparenza vi sono quelle riguardanti gli appalti di servizi d'ingegneria e d'architettura per importi che non superano la soglia dei 100 000 EUR. Oltre alla disposizione suddetta il procedimento iniziato dalla Commissione ha come oggetto anche le disposizioni in tema di alla delimitazione del campo d'applicazione delle norme relative ad appalti di lavori rispetto a quelle che disciplinano i servizi e le forniture; le norme pertinenti all'esecuzione di lavori a valere sui diritti immobiliari dovuti alle autorità locali; le disposizioni in tema di servizi di direzione dei lavori e convalida dei progetti; i servizi di verifica tecnica (collaudo) delle opere; la funzione del promotore nella procedura di finanziamento dei progetti di cui agli articoli 37 bis e seguenti della legge summenzionata. La Commissione deciderà quale seguito dare a detto procedimento in funzione delle osservazioni del governo italiano, il cui arrivo dovrebbe essere imminente. (1) GU L 209 del 24.7.1992. (2) Si veda a questo proposito l'ordinanza del 3 dicembre 2001, causa C-59/00, paragrafi 19-20. (3) Vedere in primo luogo la sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, paragrafi 61-62.