6.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/133


(2004/C 33 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1572/03

di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(8 maggio 2003)

Oggetto:   Protezione delle foreste comunitarie dagli incendi

La protezione delle foreste comunitarie dagli incendi rappresenta per la Comunità un compito di particolare delicatezza e urgenza, stante il notevole contributo dato dalle foreste alla salvaguardia e allo sviluppo del mondo agricolo e rurale, le cui condizioni di sopravvivenza risultano largamente dipendenti dalla presenza e dal buono stato delle foreste circostanti. Come noto, tale funzione delle foreste, specie nelle regioni meridionali della Comunità, risulta minacciata dagli incendi che colpiscono ogni anno vaste superfici boschive.

In tale contesto, si chiede alla Commissione quali misure prevede la Comunità europea a sostegno delle organizzazioni di volontariato attive nello spegnimento degli incendi e dei roghi di foreste negli Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 giugno 2003)

La Commissione ha riconosciuto che le foreste possono subire danni gravissimi come conseguenza degli incendi che si verificano soprattutto nei boschi dell'Europa meridionale. Benché la responsabilità principale per la coordinazione e l'attuazione delle politiche forestali sia di competenza degli Stati membri, l'Unione ha deciso di aiutarli nella lotta contro gli incendi boschivi. Il regime per la protezione e la sorveglianza delle foreste contro gli incendi è stabilito dal regolamento (CEE) n. 2158 del 23 luglio 1992 (1).

L'azione era intesa a ridurre il numero degli episodi d'incendio boschivo e l'estensione delle zone forestali bruciate mediante piani di protezione preparati e messi in atto dagli Stati membri. Il regolamento, modificato varie volte, è scaduto il 31 dicembre 2002.

Il 15 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali («Forest Focus») (2). Scopo della proposta è l'istituzione di un sistema comunitario per il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali per la protezione dei boschi della Comunità contro l'inquinamento e gli incendi. Il quadro pluriennale ha una durata prevista di sei anni (dal 2003 al 2008) e include nuovi elementi per valutare in un contesto più ampio le condizioni degli ecosistemi forestali.

La proposta comprende azioni collegate alla sorveglianza degli incendi e al loro impatto sulle foreste, studi sulle ripercussioni degli incendi sull'ecosistema forestale e progetti integrati e dimostrativi che potrebbero contribuire ad una migliore prevenzione degli incendi boschivi e a proteggere l'ecosistema. La proposta non include viceversa misure di prevenzione, dato che in quasi tutte le regioni degli Stati membri meridionali tali misure sono incorporate nei rispettivi piani di sviluppo rurali, a norma del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (3). La Comunità continuerà pertanto a dare il suo sostegno finanziario alle politiche nazionali di protezione delle foreste avvalendosi del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del programma «Forest Focus», che assieme assicureranno così la continuità delle azioni avviate in precedenza contro gli incendi forestali.

Il 4 marzo 2003 il Consiglio ha raggiunto un nuovo accordo politico in merito alla posizione comune riguardo al «Forest Focus». Il testo della posizione comune sarà inviato in seconda lettura al Parlamento conformemente alla procedura di codecisione. Il nuovo accordo, tuttora in discussione, prevede disposizioni speciali relative alle campagne di sensibilizzazione e alla formazione specifica degli addetti chiamati a intervenire in materia di prevenzione degli incendi, sempre che questo tipo di misura non sia già stata inclusa nei programmi di sviluppo rurale. Parte dei fondi potrebbe essere utilizzata per cofinanziare organizzazioni di volontari, quantunque tali attività in linea di massima rimangano ancora di responsabilità degli Stati membri e delle loro autorità locali.


(1)  GU L 217 del 31.7.1992.

(2)  GU C 20 E del 28.1.2003.

(3)  GU L 160 del 26.6.1999.