27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/717


(2004/C 78 E/0765)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1504/03

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(5 maggio 2003)

Oggetto:   Misurabilità di materiale OGM in prodotti alimentari

La proposta di direttiva della Commissione europea relativa alla tracciabilità e all'etichettatura di organismi geneticamente modificati (OGM) è attualmente al vaglio del Parlamento europeo in seconda lettura. Condizione quadro e punto di partenza importanti della direttiva sono che i consumatori debbano avere la possibilità di sceglier e fra prodotti che contengono materiale OGM e prodotti che sono liberi da OGM.

Il 28 novembre 2002 il Consiglio «Agricoltura» ha raggiunto un consenso in merito alle proposte della Commissione, che fissano i valori soglia che devono essere utilizzati per determinare se un prodotto deve o meno essere provvisto di un'etichetta che indichi che contiene materiale OGM.

Concretamente, il Consiglio propone un valore soglia pari allo 0,9 percento per il materiale OGM al di sotto del quale un determinato prodotto non deve essere etichettato.

E' stato contemporaneamente fissato un valore soglia dello 0,5 percento per materiale OGM non ammesso ma tecnicamente inevitabile e che, a seguito di apposita valutazione, non risulti comportare rischi. Si tratta di un cosiddetto «valore soglia di tolleranza», che resterà in vigore per tre anni.

La Commissione ha accolto con favore l'accordo raggiunto dal Consiglio. Il 4 dicembre 2002 la Commissione ha inaugurato la Rete europea dei laboratori OGM, una rete di 45 laboratori europei che collaboreranno al fine di sviluppare metodi per l'individuazione, l'identificazione e la quantificazione di OGM, nonché di produrre materiale di riferimento.

Il sistema per individuare OGM richiede strumenti sufficienti e metodi di verifica adeguati.

1.

In che misura, secondo il parere della Commissione, è effettivamente misurabile la presenza di materiale OGM in quantitativi così marginali in prodotti alimentari?

2.

Vengono già utilizzati strumenti sufficienti e metodi di verifica adeguati che possano rintracciare la presenza di OGM?

3.

In caso affermativo, detti strumenti e metodi sono disponibili in ugual misura in tutti gli Stati membri e si situano a uno stesso livello in tutti gli Stati membri?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(17 luglio 2003)

1.

La Commissione sottolinea che le soglie stabilite nella posizione comune sul regolamento concernente gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (1) si riferiscono soltanto alla presenza avventizia o inevitabile dal punto di vista tecnico di materiale geneticamente modificato.

Inoltre, i requisiti per rintracciare organismi geneticamente modificati (OGM) e alimenti e mangimi prodotti con OGM sono stati stabiliti nella posizione comune sulla tracciabilità e l'etichettatura degli OGM. Tali requisiti sono basati su documenti e implicano che gli operatori devono aver attuato sistemi per identificare la provenienza di tali prodotti e a chi li hanno venduti. La posizione comune non comprende un obbligo per gli operatori di testare i prodotti per la presenza di materiale GM. Nel caso in cui non vi siano metodi analitici attualmente disponibili, l'accuratezza e l'esattezza delle informazioni fornite sulle etichette possono essere controllate attraverso un sistema di tracciabilità.

Per quanto riguarda i metodi analitici, la presenza di OGM viene misurata stabilendo la quantità di DNA specifico o la quantità di proteine geneticamente modificate presenti in un determinato campione, così essa è di solito necessaria per conoscere le caratteristiche degli specifici OGM per i quali si sta effettuando la ricerca.

2.

Gli apparecchi per l'analisi degli OGM sono ampiamente disponibili nei laboratori di controllo e privati di vari Stati membri. Sono inoltre disponibili protocolli per l'individuazione di OGM approvati, come indicato nella raccomandazione della Commissione del 25 gennaio 2002 relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2002 (2). Per facilitare l'individuazione, la proposta di legge sui prodotti alimentari e mangimi richiederà al notificatore di fornire un metodo come parte della procedura di autorizzazione e di presentare il materiale della produzione di materiali di riferimento certificati.

3.

Si ritiene che tutti gli Stati membri abbiano a disposizione strumenti e metodi sufficienti che soddisfano standard adeguati. Inoltre, la Commissione ha messo in funzione la rete europea dei laboratori OGM. La rete consiste in più di 40 laboratori di controllo situati negli Stati membri e fornisce una piena collaborazione ai paesi prossimi all'ingresso nell'Unione europea. Essa sta inoltre interagendo con tutti i partner commerciali dell'Unione europea in tutto il mondo. Uno degli obiettivi è di facilitare l'attuazione delle norme di etichettatura e tracciabilità degli OGM nella catena alimentare.


(1)  GU C 113 E del 13.5.2003.

(2)  GU L 26 del 30.1.2002.