6.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/117


(2004/C 33 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1428/03

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) e Salvador Jové Peres (GUE/NGL) alla Commissione

(24 aprile 2003)

Oggetto:   Progetto di urbanizzazione a Pinya de Rosa (Blanes — Catalogna)

Il territorio di «Pinya de Rosa», l'ultimo spazio naturale della fascia costiera (1 400 metri di costa) ancora non edificato, nel comune di Blanes, comprende il Giardino Tropicale di Pinya de Rosa (700 specie), un bosco di querce e pini di sessanta anni, una zona sul litorale di scogliera bassa perfettamente conservata oltre a una fauna e una flora rigogliose, sia nei fondali marini sia sulla costa.

La proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla gestione integrata delle zone costiere in Europa spinge all'elaborazione di strategie nazionali che promuovano la protezione dell'ambiente costiero fortemente minacciato, soprattutto nella zona del Mediterraneo.

Dal 1994 determinati gruppi di investitori sono intenzionati a urbanizzare questo spazio naturale, rendendo artificiale tutta la zona costiera di Blanes.

Tenendo in considerazione quanto precedentemente affermato e se, come sembra, detto progetto di urbanizzazione prendesse corpo, non pensa la Commissione che potrebbero essere coinvolte, fra le altre, le seguenti direttive:

85/337/CEE (1), modificata dalla 97/11/CE (2), relativa alla valutazione delle ripercussioni di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente naturale;

92/43/CEE (3), relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora selvatica?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 giugno 2003)

Gli onorevoli parlamentari chiedono alla Commissione se la proposta di realizzare un progetto di urbanizzazione in località Pinya de Rosa a Blanes, Catalogna (Spagna) rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, nonché della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).

Gli onorevoli parlamentari affermano che il terreno rurale di Pinya de Rosa rappresenta l'ultimo spazio naturale della fascia costiera del comune di Blanes, con 1,400 metri di costa che comprendono un giardino tropicale (700 specie), un bosco di querce e pini di oltre sessant'anni e una fauna e una flora rigogliose, sia nei fondali marini che sulla costa.

Ai sensi della direttiva VIA, prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che sia svolta una valutazione dell'impatto sull'ambiente. L'allegato II della direttiva VIA comprende alcuni progetti di infrastruttura e progetti connessi al turismo e agli svaghi, nel cui ambito potrebbe rientrare il progetto di urbanizzazione indicato dagli onorevoli parlamentari. In tal caso, gli Stati membri sono tenuti a determinare se il progetto possa avere un impatto ambientale importante mediante un esame caso per caso o utilizzando soglie o criteri prefissati; a tal fine occorre tenere conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III della direttiva VIA. Se il progetto ha le caratteristiche previste occorre procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale.

Per quanto riguarda la direttiva Habitat, gli Stati membri hanno competenza in merito alla designazione dei siti d'importanza comunitaria; tali siti devono rispettare i criteri indicati nell'allegato III, fase 1 della direttiva Habitat, che si basano sulla valutazione, a livello nazionale, dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale e per ciascuna specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

In base alle informazioni disponibili, il sito in questione non è stato proposto dalle autorità spagnole come sito di importanza comunitaria, né è stato designato zona di protezione speciale per gli uccelli.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(2)  GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.