INTERROGAZIONE SCRITTA P-1424/03 di Bert Doorn (PPE-DE) alla Commissione. Fondi di riserva per la navigazione interna europea.
Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0141 - 0142
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1424/03 di Bert Doorn (PPE-DE) alla Commissione (15 aprile 2003) Oggetto: Fondi di riserva per la navigazione interna europea Negli anni passati sono stati creati fondi di riserva per la navigazione interna europea. Tali fondi sono destinati a fare da tampone qualora si determinassero situazioni di crisi nel settore. I fondi di riserva sono finanziati sulla base di contributi versati dal settore della navigazione interna degli attuali Stati membri dell'UE. Con il prossimo ampliamento potrebbero rivendicare l'accesso ai fondi di riserva anche i settori della navigazione interna dei nuovi Stati membri. Finora, tuttavia, essi non hanno contribuito alla costituzione dei fondi stessi. Può far sapere la Commissione se i settori della navigazione interna dei nuovi Stati membri avranno accesso, dopo l'ampliamento, a questi fondi di riserva? In caso affermativo, ritiene giusto la Commissione che il settore della navigazione interna dei nuovi Stati membri, senza aver contribuito alla formazione di tali fondi, possa trarne beneficio? Se non lo ritiene giusto, come pensa la Commissione dunque di escludere o eventualmente limitare le pretese a tale riguardo? Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione (15 maggio 2003) Il fondo di navigazione interna è disciplinato dal regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile(1). Ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, ciascuno Stato membro le cui vie navigabili sono collegate con quelle di un altro Stato membro, istituisce, nell'ambito della propria legislazione nazionale, un fondo di navigazione interna. Il regolamento disciplina l'alimentazione, la gestione e l'utilizzazione del fondo che è alimentato dai residui delle azioni di risanamento strutturale delle flotte comunitarie degli anni '90, dai contributi speciali corrisposti dal settore nell'ambito del regime vecchio per nuovo e dai mezzi finanziari eventualmente messi a disposizione in caso di perturbazione grave del mercato della navigazione interna. Pertanto, le risorse del fondo ammontano attualmente a circa 38 milioni di euro. L'utilizzazione del fondo è per contro subordinata ai principi della solidarietà finanziaria e dell'azione comunitaria. Solidarietà finanziaria significa che tutti i fondi istituiti in base al regolamento sono responsabili tra loro per tutte le spese e risorse, indipendentemente dal fondo (nazionale) da cui dipende il battello (articolo 3, paragrafo 6). Il principio dell'azione comunitaria significa che i fondi possono assumere obblighi finanziari solo quando le misure formano oggetto di un'azione comunitaria (articolo 3, paragrafo 5) che, per definizione, concerne tutti gli Stati membri interessati dal regolamento. Dopo l'allargamento, il regolamento (CE) n. 718/1999 si applicherà (come tutto l'acquis comunitario nel settore della navigazione interna) anche ai nuovi Stati membri, alle stesse condizioni degli attuali Stati membri. Il recepimento di tale acquis non è stato messo in discussione in occasione dei negoziati di adesione, né dagli Stati candidati, né dagli Stati membri. Di conseguenza, al momento in cui aderiranno all'Unione i nuovi Stati avranno gli stessi obblighi e diritti derivanti dal regolamento. Pertanto, secondo la Commissione dal punto di vista giuridico e tenuto conto del principio della parità di trattamento la flotta dei nuovi Stati membri non potrà essere esclusa da un'azione a livello comunitario, finanziata dal fondo di riserva a favore della navigazione interna, qualora soddisfi le condizioni stabilite. (1) GU L 90 del 2.4.1999.