92003E1244

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1244/03 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. Metildibromo glutaronitrile.

Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0120 - 0121


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1244/03

di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(2 aprile 2003)

Oggetto: Metildibromo glutaronitrile

Ho saputo che il conservante metildibromo glutaronitrile, utilizzato nella produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale, è attualmente all'esame del Comitato scientifico dell'UE per i cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori. Tale prodotto sarebbe responsabile dell'aumento dell'incidenza di dermatiti allergiche da contatto.

Quali studi relativi a questa sostanza vengono attualmente condotti dal comitato scientifico? Esso ha già presentato le sue conclusioni?

In attesa della presentazione delle conclusioni dello studio, la Commissione ha già espresso preoccupazioni in merito all'utilizzo di tale sostanza nella produzione di prodotti cosmetici, per l'igiene personale o altri prodotti e, in caso affermativo, qual è stata la reazione dei produttori del settore?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(6 maggio 2003)

Il metildibromo glutaronitrile (1,2-dibromo-2,4-dicianobutano) sottosta alle prescrizioni della direttiva cosmetici(1), allegato VI, parte 1, numero d'ordine 36 e può quindi essere impiegato in quanto conservante sino ad una concentrazione massima dello 0,1 % nel prodotto finito. Esso non può essere utilizzato in prodotti cosmetici con funzione di schermo solare in concentrazioni superiori allo 0,025 %.

La Commissione ha ricevuto una lettera del presidente dell'EECDRG (European Environmental and Contact Dermatitis Research Group Gruppo europeo di ricerca sulle dermatiti ambientali e da contatto) in cui erano riportati dati comprovanti la crescente frequenza di casi d'allergia da contatto con metildibromo glutaronitrile. Questi dati sono stati trasmessi al Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (ESCCNFP) per ottenerne il parere esperto.

Nel parere sul metildibromo glutaronitrile Colipa n. P77 SCCNFP/0585/02, def. adottato nel corso della 20a riunione plenaria del 4 giugno 2002, l'ESCCNFP ha dichiarato che fino a quando non saranno disponibili informazioni pertinenti ed appropriate atte ad indicare un livello del conservante in questione nei prodotti senza risciacquo idoneo a rappresentare un rischio accettabile per i consumatori (rispetto al rischio per i consumatori derivante dall'impiego di altri conservanti), il suo impiego andrebbe limitato ai prodotti con risciacquo al tenore massimo attualmente ammesso dello 0,1 %.

In base a questo parere scientifico ed in base all'esito della procedura di comitatologia la Commissione presenterà una proposta al comitato permanente e prenderà i provvedimenti del caso per modificare di conseguenza l'allegato VI della direttiva sui cosmetici.

(1) Direttiva del Consiglio 76/768/CEE del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; GU L 262 del 27.9.1976.