92003E1241

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1241/03 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. Etichettatura dei prodotti alimentari.

Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0179 - 0180


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1241/03

di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(2 aprile 2003)

Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari

Secondo il diritto comunitario, quali informazioni è necessario riportare sulle etichette dei prodotti alimentari negli Stati membri?

Di quale margine discrezionale dispone ogni singolo Stato membro per esigere che vengano fornite informazioni supplementari?

Quali ulteriori requisiti obbligatori si stanno attualmente preparando negli Stati membri per quanto concerne l'obbligo di indicare determinate informazioni?

La Commissione ha effettuato la valutazione del livello di comprensione da parte del consumatore delle informazioni fornite?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(12 maggio 2003)

La direttiva 2000/13/CE(1) enumera all'articolo 3 le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'etichetta dei prodotti alimentari.

Tali indicazioni sono:

1. la denominazione di vendita;

2. l'elenco degli ingredienti;

3. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all'articolo 7;

4. per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto;

5. il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

6. le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;

7. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;

8. il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare;

9. le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;

10. per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

La direttiva prevede peraltro che le disposizioni comunitarie applicabili a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle citate nell'elenco precedente.

In taluni casi limite, gli Stati membri possono prevedere tali informazioni, sempre che siano giustificate, conformemente all'articolo 18 della direttiva, per motivi di tutela della salute pubblica, di repressione delle frodi o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Tali misure devono essere precedentemente notificate alla Commissione ed esaminate secondo la procedura prevista all'articolo 19 della direttiva.

Trattandosi di esigenze di etichettatura supplementare, la Commissione, conformemente a ciò che ha indicato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare, nel gennaio 2000, ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della direttiva 2000/13/CE allo scopo di ottenere un'indicazione più precisa degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari, in particolare per tener conto delle allergie e delle intolleranze alimentari. La proposta è attualmente esaminata in seconda lettura dal Parlamento europeo. D'altro lato la Commissione sta considerando, insieme a tutte le parti interessate, un adattamento delle disposizioni relative all'etichettatura nutrizionale.

Inoltre la Commissione ha iniziato fin dal 2002 una valutazione della legislazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, compreso l'aspetto della comprensione delle informazioni. Le conclusioni di tale valutazione saranno disponibili alla fine del 2003 e permetteranno di dare inizio a lavori preparatori circa una modernizzazione delle norme generali sull'etichettatura.

(1) Direttiva 2000/13/CE del Parlemento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. GU L 109 del 6.5.2000.