3.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 84/6 |
(2004/C 84 E/0007)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0844/03
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione
(18 marzo 2003)
Oggetto: Contratti con società di consulenza
In questo ultimo periodo, società che forniscono servizi di consulenza alle imprese quali Andersen Consulting o Ernst & Young si sono trovati più volte nei titoli dei giornali accusate di fornire servizi di scarsa qualità. La Andersen è stata coinvolta nello scandalo Enron, mentre contro la Ernst & Young pende una richiesta di risarcimento danni di 3 miliardi di franchi svizzeri presentata dal governo svizzero per presunti servizi di scarsa qualità prestati alla Banca Cantonale di Ginevra.
In considerazione di tali eventi si pongono le seguenti domande:
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quanti contratti ha concluso la Commissione nel 2002 con società di consulenza aziendale e per quale importo totale? |
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La Commissione ha mai dovuto constatare che i servizi di consulenza commissionati non fossero di sufficiente qualità? Quali criteri adotta la Commissione per valutare la qualità dei servizi di consulenza? |
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La Commissione ha mai subito danni derivanti da un contratto con un consulente esterno? |
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In caso affermativo, qual è l'entità del danno subito? E stata presentata una richiesta di risarcimento danni e, in caso contrario, per quale motivo? |
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Perché la Commissione incarica società di consulenza per determinati servizi invece di affidarli ai funzionari? |
Risposta complementare data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione
(3 febbraio 2004)
1. |
Il modello di contratto di prestazione di servizi attualmente usato dalla Commissione menziona in più di dieci articoli la valutazione ed il controllo di qualità dei servizi di consulenza. La clausola più importante è relativa alla definizione dell'oggetto del contratto e si riferisce a questa nelle specifiche tecniche dell'offerta di appalto così come nella gara stessa. Il contraente è obbligato ad eseguire l'incarico in base alle norme professionali più elevate. Per ottenere il rispetto di questi obblighi fondamentali la clausola stabilisce un programma di relazioni intermedie e di verifiche. Di conseguenza le disposizioni sui pagamenti parziali e finali sono condizionate dalla presentazione ed approvazione delle relazioni tecniche. La mancata esecuzione degli obblighi da parte del contraente comporta una riduzione dei pagamenti, l'applicazione di sanzioni, ed infine la rottura del contratto. Al contraente non è consentito subappaltare senza autorizzazione preventiva, è tenuto a sostituire il personale che non ottempera all'obbligo di prestare i servizi in base alle norme professionali più elevate, e deve rispettare la più totale riservatezza, nonché partecipare ai controlli ed alle verifiche predisposti da parte della Commissione, della Corte dei conti europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. |
2. |
La gestione dei contratti è sotto la responsabilità del gestore locale dei contratti all'interno di ogni Direzione generale (DG). L'organizzazione decentralizzata della gestione dei contratti si è dimostrata l'impostazione più efficiente, poiché i gestori locali dispongono dell'informazione relativa ai requisiti ed alle condizioni che disciplinano l'esecuzione dei singoli contratti. Come l'onorevole parlamentare già saprà, la Commissione Prodi ha deciso di sviluppare una banca dati centrale dei contratti e degli appaltanti Interactive Contracts Network Database (banca dati interattiva della rete dei contratti — ICON-DB). Il lavoro sta procedendo bene: fornirà statistiche centrali. Conformemente all'azione 74 del Libro Bianco della Commissione «Riforma della Commissione» (1) la banca dati conterrà anche particolari su candidati e offerenti che rientrano in una delle situazioni descritte negli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario. In questo modo saranno disponibili, più rapidamente e per tempo, statistiche centralizzate e consolidate, suddivise per servizio della Commissione. La Commissione può tuttavia fornire statistiche centralizzate in base ad un'analisi contabile. I pagamenti effettuati alle cinque principali società di consulenza internazionali per i servizi forniti alla Commissione (includendo, ma non esclusivamente, la consulenza gestionale) ammontano a circa EUR 31 milioni per il 2002. Due tabelle, che illustrano i pagamenti effettuati per tutti i servizi forniti dalle cinque principali società di consulenza alla Commissione, saranno inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento. |
3. |
L'essere dichiarati «gravemente inadempienti» per aver eseguito un lavoro in modo insoddisfacente è un motivo di esclusione previsto all'articolo 93 (f) del regolamento finanziario e costituisce una caratteristica che sarà conservata nelle applicazioni operative dell'ICON-DB. Nessuna delle cinque società menzionate è elencata nel sistema di allarme rapido. |
4. |
Un ordine di recupero significa che un servizio committente ha scoperto l'esistenza di una richiesta di pagamento nei confronti di uno dei debitori della Commissione che è certa e riguarda un importo fisso e dovuto. L'ordine di recupero non significa necessariamente che il contratto è stato eseguito in modo insoddisfacente da parte del debitore; può riferirsi, ad esempio al recupero di un anticipo (prefinanziamento) pagato per un servizio che era programmato, ma è stato poi disdetto. Sono stati emessi ordini di recupero nei confronti di:
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5. |
L'impiego di consulenti di gestione selezionati è un modo per avvalersi dei servizi di specialisti che hanno una competenza approfondita ed hanno probabilmente anche eseguito incarichi analoghi in organismi simili pubblici o privati. L'insieme delle loro capacità fa sì che apportino una prospettiva nuova e diversa, tanto utile quanto necessaria nel trattare le questioni specifiche. In quanto membro della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, l'onorevole parlamentare sarà anche al corrente delle ristrettezze di personale presso la Commissione. |
(1) Secondo i termini del Libro Bianco (azione 74 banca dati dei contratti) [parte II, cfr. COM(2000) 200 def., volume II]: «Sarà creata una banca dati centrale che raccoglierà tutti gli accordi finanziari e i contratti conclusi dalla Commissione. Qualsiasi proposta concernente impegni di stanziamenti sarà subordinata al preventivo inserimento nella banca dei dati relativi al contraente previsto. La banca dati conterrà tutte le informazioni relative all'oggetto del contratto, al contraente, ai beneficiari (compresi i principali beneficiari indiretti) e all'attuazione».