27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/705


(2004/C 78 E/0753)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0790/03

di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(14 marzo 2003)

Oggetto:   Legislazione in materia di incenerimento dei rifiuti

1.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio relativa alla causa C-458/2000, intende la Commissione apportare eventuali modifiche all’attuale legislazione comunitaria in materia di incenerimento dei rifiuti, al fine di chiarire se questo debba essere considerato operazione di recupero o di smaltimento?

2.

Non ritiene la Commissione che esistano contraddizioni tra la sentenza della Corte relativa alla suddetta causa e la legislazione UE vigente, quale ad esempio la direttiva del 1994 sugli imballaggi, in cui viene specificato che il recupero di energia può essere annoverato tra gli obiettivi del recupero dei rifiuti di imballaggio?

3.

Quali sono le probabili implicazioni della sentenza, a giudizio della Commissione, per lo smaltimento dei rifiuti urbani tramite incenerimento e la validità di quest’ultimo come mezzo di smaltimento dei rifiuti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 maggio 2003)

1.

La Commissione ha avviato uno studio generale sulle operazioni di recupero e di smaltimento al fine di meglio definire queste due operazioni. Tale studio sarà oggetto di un workshop di esperti degli Stati membri e delle parti interessate verso la metà del 2003.

Tuttavia, la Commissione ritiene che per modificare la definizione di recupero dell’energia occorra un emendamento della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), come modificata (2). In questa fase, la Commissione sta esaminando la necessità di eventuali proposte in questo senso.

2.

La Corte di giustizia europea nella causa C-458/00 ha statuito che lo smaltimento è l’obiettivo principale dell’incenerimento in un inceneritore destinato ai rifiuti urbani. La Corte ha aggiunto che questa qualificazione delle operazioni di smaltimento non può essere rimessa in discussione dal fatto che, come suo effetto secondario, venga generata e utilizzata energia.

In seguito alla pronuncia della Corte, la definizione di obiettivo di recupero, ex articolo 6 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (3) va interpretata come segue: La definizione di recupero si trova nella direttiva 94/62/CE: essa è una delle operazioni applicabili elencate nell’allegato II B della direttiva 75/442/CEE. La sentenza della Corte nella causa C-458/00 che fa leva sulla nozione di obiettivo principale dell’operazione ha escluso da tale elenco l’incenerimento effettuato in un inceneritore destinato espressamente ai rifiuti urbani.

Il recupero dell’energia definita come «l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore» non rientra nella nozione di riciclaggio, quale definita dalla direttiva 94/62/CE.

In base a ciò, per conseguire l’obiettivo globale di recupero, gli Stati membri devono o aumentare il riciclaggio o recuperare l’energia dalla parte combustibile del flusso di rifiuti d’imballaggi tramite il coincenerimento in forni di cemento o centrali nucleari, che la Corte ha definito operazioni di recupero (sentenza 13 febbraio 2003, nella causa C-228/00).

3.

La graduatoria della gestione dei rifiuti contenuta nella risoluzione del Consiglio del 27 febbraio 1997 (4) sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti dà la priorità assoluta alla prevenzione e in secondo luogo al recupero con preferenza al riutilizzo e al recupero dei materiali contenuti nei rifiuti, nella misura in cui rappresentino la miglior opzione ambientale. In questa scala di priorità lo smaltimento dei rifiuti è considerata l’ultima opzione.

Attualmente la Commissione sta valutando le conseguenze che la sentenza della Corte potrebbe avere sulla decisione delle autorità competenti riguardante le tecnologie di trattamento dei rifiuti. Infatti, tali decisioni devono tener conto fra l’altro dalla normativa ambientale, comprese le disposizioni comunitarie come gli obblighi di evitare l’accumulo di grandi quantitativi di rifiuti biodegradabili nelle discariche e gli obblighi di riciclare grandi quantitativi di taluni flussi di rifiuti (imballaggi, veicoli fuori uso, rottami elettronici e apparecchi elettrici). In tale contesto, per massimizzare il recupero di rifiuti le autorità potrebbero optare per un maggiore ricorso al compostaggio o al riciclaggio, ma anche, ove opportuno, per un maggior recupero di energia mediante il co-incenerimento di rifiuti in sostituzione dei combustibili primari in alcuni impianti industriali (centrali elettriche, forni di cemento).

Inoltre, nonostante la qualificazione dell’incenerimento specifico come operazione di recupero o operazione di smaltimento, la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (5) contiene disposizioni che stabiliscono che l’energia venga recuperata nei limiti del possibile. Anche la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (6) comprende una disposizione per il recupero dell’energia da gas di discarica. Inoltre, il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per l’incenerimento dei rifiuti attualmente in fase di elaborazione nell’ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (7) conterrà un capitolo sull’utilizzazione dell’energia prodotta dai rifiuti.


(1)  GU L 194 del 25.7.1975.

(2)  GU L 78 del 26.3.1991.

(3)  GU L 365 del 31.12.1994.

(4)  GU C 76 dell’11.3.1997.

(5)  GU L 332 del 28.12.2000.

(6)  GU L 182 del 16.7.1999.

(7)  GU L 257 del 10.10.1996.