13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/22


(2004/C 65 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0260/03

di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 2003)

Oggetto:   Progetti «compatibili»

Considerato che, ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999 (1):

il rafforzamento della politica di coesione, sostenuta attraverso i Fondi strutturali, deve mirare a ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari;

l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali a opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione;

il raggiungimento di tali obiettivi è garantito altresì dal rispetto di alcuni principi (programmazione, concentrazione, integrazione, addizionalità) che giustificano l'esistenza di una politica di coesione europea.

Atteso, inoltre, che:

il 31 dicembre 2002 si è concluso il primo anno di applicazione della regola del disimpegno automatico e,

nel caso dell'Italia, le certificazioni di spesa presentate dalle regioni alla data sopra citata riguarderebbero, talvolta per il 70-80 %, i cd. progetti «sponda» o, come altrimenti denominati, progetti «coerenti» ai programmi.

È possibile sapere:

per ciascun programma italiano dell'obiettivo 1 e per Fondo strutturale, a quanto ammonta esattamente la parte di spesa certificata alla Commissione e i cui progetti non sono stati selezionati in base a un bando pubblicato in attuazione dei POR o dei PON, e se le spese inerenti a tali progetti saranno comunque rimborsate a titolo del FESR, del FSE, del FEOGA e dello SFOP;

quali complementi di programmazione sono stati modificati al fine di rendere ammissibili, in modo retroattivo, spese già effettuate al di fuori dei programmi operativi, con il solo intento di evitare la regola del disimpegno automatico, e se la Commissione intende accettare tali pratiche;

se è sua intenzione verificare in che modo saranno utilizzati i fondi eventualmente liberati attraverso l'utilizzo dei progetti «coerenti» e, se del caso, quali vincoli imporre;

se il ricorso delle regioni, in percentuali così elevate, a progetti selezionati in base a bandi che non sono stati pubblicati in attuazione delle misure contenute nei programmi adottati dalla Commissione non pregiudichi gravemente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dal QCS Italia Obiettivo 1 e non contravvenga inoltre ai regolamenti comunitari in materia di addizionalità, partenariato, programmazione e informazione, oltre a vanificare gli obiettivi stessi e la coerenza della politica di coesione?


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.