92003E0255

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0255/03 di Roy Perry (PPE-DE) alla Commissione. Lloyd's di Londra.

Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0084 - 0084


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0255/03

di Roy Perry (PPE-DE) alla Commissione

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Lloyd's di Londra

Nel comunicato stampa del 21 gennaio 2003 in cui la Commissione dichiara di voler proseguire la procedura d'infrazione riguardante la regolamentazione e la sorveglianza del Lloyd's di Londra, la Commissione riconosce i miglioramenti apportati dal FSMA, ma conserva alcune riserve per quanto riguarda il rispetto della direttiva europea (73/239/CEE(1)).

Può la Commissione indicare in quali termini il nuovo regime sia migliorativo rispetto al vecchio?

Inoltre, secondo il comunicato stampa, la Commissione, alla luce delle passate carenze, nutre ulteriori riserve rispetto all'attuale quadro di regolamentazione e di sorveglianza.

Può la Commissione specificare quali siano state le passate carenze e indicare quali di esse permangono nel quadro attuale?

(1) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(27 febbraio 2003)

La Commissione è ben consapevole dell'interesse mostrato sia dall'onorevole parlamentare che da molte altre parti nei confronti delle indagini svolte dalla Commissione su questo fascicolo complesso e delicato. È per questo che la Commissione ha deciso di pubblicare un comunicato stampa sull'invio della prima e delle successive lettere d'ingiunzione formale, per quanto ciò non rientri nella normale procedura di questa fase d'inchiesta.

I tre interventi personali al Parlamento da parte dei membri della Commissione responsabili del mercato interno, come pure tutte le attività svolte dalla Commissione per tenere regolarmente aggiornati i membri della commissione per le petizioni sugli sviluppi relativi al presente fascicolo rappresentano un ulteriore attestato della buona volontà e del desiderio generale di trasparenza profusi dalla Commissione.

L'onorevole parlamentare comprenderà, tuttavia, che nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 226 del trattato CE e in conformità dell'articolo 10 dello stesso trattato, la Commissione è tenuta al rispetto di un clima di reciproca fiducia nelle indagine svolte e nel dialogo condotto individualmente con gli Stati membri. Tali procedimenti sono finalizzati a ripristinare ovvero a garantire l'ottemperanza agli obblighi comunitari da parte dello Stato membro e non a dimostrare eventuali compatibilità o incompatibilità passate. È perciò necessaria la riservatezza onde consentire alla Commissione di assolvere uno dei suoi compiti principali, ossia il controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

Per questa ragione la Commissione non può dilungarsi ulteriormente sulla precisa natura di eventuali accuse e manchevolezze attualmente sotto esame.