92003E0221

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0221/03 di Samuli Pohjamo (ELDR)e Mikko Pesälä (ELDR) alla Commissione. L'assegnazione non equa dei rimborsi delle spese di viaggio destinati a coloro che partecipano a progetti comunitari.

Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0083 - 0084


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0221/03

di Samuli Pohjamo (ELDR)e Mikko Pesälä (ELDR) alla Commissione

(3 febbraio 2003)

Oggetto: L'assegnazione non equa dei rimborsi delle spese di viaggio destinati a coloro che partecipano a progetti comunitari

I funzionari e parlamentari che risiedono in quegli stati europei che si trovano ai confini dell'Europa e che partecipano alla realizzazione di vari progetti comunitari hanno lo stesso budget destinato a finanziare le spese di viaggio che viene assegnato ai loro colleghi che risiedono in Europa centrale. Però mentre coloro che risiedono in Europa centrale possono andare alle riunioni relative ai progetti con la propria auto o usufruendo di tariffe aeree molto basse, ai finlandesi invece spesso accade che i fondi finiscano quando i progetti sono ancora in corso e ciò li costringe a rinunciare a delle riunioni importanti.

La Commissione dovrebbe cercare di chiarire se è possibile elaborare un nuovo sistema di finanziamento delle spese di viaggio basato sulle distanze da percorrere e sulla collocazione geografica.

Inoltre riteniamo che la Commissione dovrebbe preparare una relazione sui progetti comunitari che confronti le spese di viaggio sostenute per esempio dai parlamentari svedesi e finlandesi con quelle dei colleghi inglesi e tedeschi. Sarebbe necessario anche svolgere un'indagine riguardo ai rimborsi per i viaggi concessi ai responsabili dei progetti e chiarire se è possibile adeguare l'ammontare dei finanziamenti per le spese di viaggio rispetto alla durata dei singoli progetti.

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(28 aprile 2003)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda le spese di viaggio per i progetti di ricerca effettuati nell'ambito del programma Società dell'informazione (TSI Tecnologie della società dell'informazione) del Quinto programma quadro della Comunità europea (5o PQ)(1). Nel prosieguo vengono illustrate le regole per ottenere il rimborso delle spese di viaggio nell'ambito del Quinto e del Sesto programma quadro (6o PQ)(2).

Con il regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione, dell'11 maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002), la Commissione ha stabilito i principi generali dei contributi comunitari per il 5o PQ. Secondo il principio generale alla base di tali regole, la Commissione contribuisce ai costi ammissibili totali dell'azione. Una delle categorie di costi ammissibili riguarda le spese di viaggio e di soggiorno. Secondo le regole di calcolo del contributo comunitario, la Comunità contribuisce per una determinata percentuale al totale dei costi ammissibili. Nel caso di organizzazioni che utilizzano il cosiddetto sistema del costo totale, il contributo comunitario può arrivare fino al 50 % dei costi totali ammissibili per ciascun viaggio del partecipante. Per le organizzazioni che usano il cosiddetto modello a costi aggiuntivi, il contributo comunitario è del 100 % dei costi totali ammissibili. Tuttavia, coloro che utilizzano il modello a costi aggiuntivi non vengono rimborsati al 100 % per tutte le loro spese, bensì solo per i costi aggiuntivi diretti che non sono coperti dai loro finanziamenti periodici.

Tale principio è stato ulteriormente elaborato nell'allegato II ai vari contratti tipo e negli orientamenti finanziari previsti per il 5o PQ. Tuttavia, occorre tener presente il principio generale secondo il quale la Commissione contribuisce al totale dei costi ammissibili dei partecipanti in base alla documentazione prodotta da questi ultimi. La Commissione non ha stabilito regole specifiche né ha fissato massimali per il rimborso delle spese di viaggio. La ripartizione del budget tra categorie di costi viene concordata tra i partecipanti e la Commissione nelle trattative precedenti alla firma del contratto. Pur esistendo un margine per l'adeguamento della ripartizione del budget tra categorie e tra partner, esistono dei limiti per questi trasferimenti e spesso è richiesto il consenso della Commissione prima che si proceda ad un trasferimento più rilevante.

Per il 6o PQ è stato mantenuto il principio generale del contributo comunitario ai costi ammissibili totali, se pur con alcune rilevanti modifiche. Nel 6o PQ non ci sono categorie predefinite di costi ammissibili e il contratto non stabilisce alcuna ripartizione tra categorie di costi. I partecipanti ad un contratto possono ripartire il budget come ritengono opportuno per conseguire l'obiettivo del contratto. Pertanto, la ripartizione dei costi di viaggio tra i partecipanti spetterà, ad esempio, a questi ultimi e tali spese saranno rimborsate solo se rispondono ai criteri stabiliti dal contratto di ricerca (vale

a dire criteri di effettività, di economia e di necessità, spese sostenute durante la realizzazione del progetto, stabilite secondo i normali principi contabili del contraente e registrate nei relativi conti).

In definitiva, per i progetti di ricerca del 5o PQ e del 6o PQ il consorzio stabilisce con una decisione interna la ripartizione del budget per le spese di viaggio tra i partecipanti e pertanto non viene applicato alcun coefficiente che tenga conto della distanza geografica. La Commissione attualmente non ha previsto alcun raffronto tra i costi di viaggio dei diversi progetti, a seconda dell'origine geografica dei partecipanti. Nell'ambito del 6o PQ, la Commissione non prevede una ripartizione dettagliata dei costi per categoria (come ad esempio i costi dei viaggi) per ogni partecipante, bensì prevede una giustificazione dei costi a livello di gestione e la loro certificazione da parte di un revisore esterno.

(1) http://www.cordis.lu/fp5/.

(2) http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm.