92003E0088

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0088/03 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione. Coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari.

Gazzetta ufficiale n. 192 E del 14/08/2003 pag. 0155 - 0156


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0088/03

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari

Durante la riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 28 novembre scorso il rappresentante della Commissione, rispondendo a un quesito formulato dall'interrogante, ha ricordato come giustificazione per l'esistenza di coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari il fatto che essi derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

Tuttavia la consultazione di detta giurisprudenza non ha confermato l'affermazione della Commissione e l'unico riferimento in materia sono i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari in servizio, non alle pensioni, dunque la questione è completamente diversa.

Il rappresentante della Commissione ha inoltre affermato che le mie critiche a detto sistema di coefficienti correttori a seconda della sede di servizio, ove applicato ai pensionati che chiaramente non hanno una sede di lavoro, dipendeva dal fatto che il paese dell'interrogante era pregiudicato dal sistema; secondo l'interrogante tale obiezione è oltraggiosa e ricorrere ad essa sembra in palese contraddizione con i modi abitualmente usati dalla Commissione nella discussione di simili argomenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione precisare quanto segue:

1. Qual è la giurisprudenza in materia di uso dei coefficienti correttori per il calcolo delle pensioni dei funzionari a seconda del luogo di residenza, presunta o reale, alla quale il suo rappresentante ha fatto riferimento con la commissione per il controllo dei bilanci il 28 novembre 2002?

2. Conferma la Commissione il punto di vista del suo rappresentante alla riunione, secondo cui le critiche dell'interrogante dipendono soltanto dagli interessi di funzionari suoi compatrioti e quindi la difesa del sistema vigente da parte del rappresentante della Commissione non ha alcun legame con il fatto che egli, in virtù della cittadinanza che gli è attribuita a tale scopo, può invece beneficiare del sistema?

3. Ritiene la Commissione che esistano nell'Unione europea nazioni con statuto differente, tali da giustificare un simile logica?

4. Non ritiene la Commissione deplorevole utilizzare argomenti nazionalisti o invocare una giurisprudenza virtuale invece di rispondere a questioni dettagliate che l'interrogante ha ripetutamente formulato sul carattere discriminatorio, in contrasto con i diritti della cittadinanza e assurdo dell'attuale sistema di scaglionamento delle pensioni dei funzionari sulla base del presunto luogo di residenza?

Risposta data dal commissario Kinnock a nome della Commissione

(13 marzo 2003)

Ho compiuto delle verifiche sulle affermazioni formulate nel corso della riunione della commissione per il controllo dei bilanci a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. La Commissione è spiacente delle deduzioni inavvertitamente formulate sulla motivazione che avrebbe indotto l'onorevole parlamentare a sollevare la questione dell'applicazione dei coefficienti correttori alle pensioni dei funzionari.

Dalle mie ricerche è emerso inoltre che il riferimento alla giurisprudenza a cui ha accennato il rappresentante della Commissione nel corso della succitata riunione non riguarda in particolare le pensioni, bensì l'applicazione del sistema dei coefficienti correttori in generale.

In base al principio giuridico della parità di trattamento, a quanto pare l'applicazione dei coefficienti correttori è necessaria correggere le variazioni del costo della vita nei vari paesi di residenza delle persone a cui si applica lo statuto dei funzionari.

Per quanto riguarda in particolare le pensioni, il Tribunale di primo grado ha affermato che, a norma dell'articolo 82 dell'attuale statuto, i funzionari pensionati hanno il diritto di beneficiare dell'applicazione alla pensione del coefficiente correttore del paese nel quale risiedono. Questo vale anche qualora risiedano in un paese situato fuori della Comunità europea, per il quale sia fissato un coefficiente correttore(1).

Nel rispetto delle disposizioni dello statuto, la Commissione ha sempre cercato di evitare discriminazioni tra i cittadini dei vari Stati membri, sia per quanto riguarda le pensioni che in altri campi.

(1) Cfr. sentenza del 14 dicembre 1995 nella causa T- 285/94, Pfloeschner contro Commissione.