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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/12 |
(2004/C 78 E/0013)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0072/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione
(23 gennaio 2003)
Oggetto: Pericoli connessi alla vendita, come carne fresca, di carne surgelata scongelata e obbligo di mettere in guardia i consumatori contro una nuova surgelazione
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1. |
È la Commissione a conoscenza che nell'Unione europea viene venduta scongelata, come carne fresca, carne surgelata importata, come la carne di coniglio importata dalla Cina nei Paesi Bassi all'inizio del 2002, messa in vendita nei supermercati in occasione del Natale 2002, e rivelatasi avariata? |
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2. |
Ritiene la Commissione esatta l'informazione diffusa dal Servizio olandese di ispezione dei prodotti secondo il quale è molto comune che la carne surgelata sia importata per essere commercializzata come carne fresca, senza che ciò sia comunicato agli acquirenti? |
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3. |
È la Commissione a conoscenza del fatto che ciò avviene altresì per la cacciagione, che viene abbattuta dai cacciatori durante tutto l'anno e solo dopo un lungo periodo di congelazione viene venduta come carne fresca durante le feste di fine anno? |
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4. |
Può la Commissione confermare che questo stato di cose solleva soprattutto problemi se a casa l'acquirente conserva nuovamente la carne scongelata nel surgelatore per consumarla in un secondo momento, il che comporta un rapido deterioramento della qualità del prodotto? |
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5. |
Esistono, nell'Unione europea, Stati membri in cui nel frattempo è previsto l'obbligo di menzionare sugli imballaggi che la carne è già stata surgelata? In caso affermativo, quali? |
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6. |
Intende la Commissione far sì che in tutta l'Unione europea vi sia l'obbligo di distinguere chiaramente al momento della vendita di carne imballata tra la carne precedentemente surgelata e quella proveniente da animali macellati poco prima e di includere obbligatoriamente un avvertimento contro una nuova surgelazione della carne che è già stata surgelata? |
Fonte: «Rotterdams Dagblad» del 28 dicembre 2002.
Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione
(17 marzo 2003)
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1. |
La Commissione non è a conoscenza di lamentele o relazioni concernenti la commercializzazione di carne di coniglio avariata importata dalla Cina. Se tale commercializzazione ha avuto luogo, si presume che le autorità competenti dei Paesi Bassi abbiano preso le adeguate misure protettive. |
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2. |
La Commissione sta indagando presso le autorità competenti dei Paesi Bassi sull'affermazione rilasciata all'interrogazione 2 e intende scrivere all'Onorevole parlamentare comunicando i risultati di questa indagine. |
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3. |
La Commissione non è informata delle pratiche di infrazione degli Stati membri riguardo alla carne di animali domestici, carne di coniglio o carne di selvaggina. La direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2000 riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1). L'articolo 2 (1) richiede che l'etichettatura utilizzata non tragga in inganno l'acquirente circa le caratteristiche dell'alimento né attribuisca al medesimo effetti o proprietà che non possiede. |
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4. |
Il congelamento della carne può influire sulle sue qualità organolettiche di apparenza, odore e gusto. Lo scongelamento della carne congelata provoca la formazione di fluido. Tale fluido rappresenta un buon mezzo per la crescita di batteri e potrebbe comportare un'alterazione microbiologica e la crescita di batteri patogeni. Il successivo congelamento e scongelamento della carne può accelerare il fenomeno. |
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5. |
e 6. La direttiva del Consiglio 89/108/CEE del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (2) richiede che tali generi alimentari debbano recare sugli imballaggi un messaggio chiaro del tipo «non ricongelare dopo scongelamento». Inoltre, per quanto riguarda la carne di pollame, il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1906/90 del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per carni di pollame (3) prevede che tale carne venduta nelle presentazioni «fresca», «congelata» o «surgelata» debba sempre essere mantenuta nei rispettivi stati. |