INTERROGAZIONE SCRITTA P-0029/03 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Appalto per la realizzazione della metropolitana leggera automatica a Brescia, Italia.
Gazzetta ufficiale n. 161 E del 10/07/2003 pag. 0170 - 0171
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0029/03 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione (14 gennaio 2003) Oggetto: Appalto per la realizzazione della metropolitana leggera automatica a Brescia, Italia Il Comune di Brescia da alcuni anni ha programmato la realizzazione di una metropolitana leggera sul proprio territorio. Dopo alterne vicende legate al reperimento dei fondi necessari il Consiglio Comunale di Brescia con delibere n.137 del 26.7.1999 e n.65 del 31.3.2000 approvava l'adozione della metropolitana ed affidava l'incarico dell'espletamento dell'appalto all'azienda municipalizzata ASM (ora Brescia Mobilità). Il 20.4.2000 ASM pubblicava il bando di gara(1) sulla Gazzetta Ufficiale Europea per la realizzazione della metropolitana che prevedeva la costruzione di una linea di circa 18 km comprendente 23 stazioni e veniva fissato il prezzo forfetario a base di gara di 1130 miliardi di lire pari a circa 583 596 296 euro equivalenti a dire 32,4 milioni di euro/km. Nel settembre 2001, il Consiglio comunale, deliberava la modifica del tracciato della metropolitana con l'interramento quasi integrale della linea. Il 19.10.2001, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, solo il raggruppamento facente capo ad Ansaldo e comprendente Breda, Astaldi Necso presentava l'offerta tecnico/economica. Il 7.3.2002 avveniva l'apertura della busta con l'offerta economica che risultava essere pari a 583 milioni di euro. Nella seduta del 16 dicembre 2002 il Consiglio comunale di Brescia approvava il piano finanziario per la realizzazione della metropolitana fissando il nuovo prezzo di contratto a 562 milioni di euro e decretando una modifica sostanziale al tracciato che, nel complesso, veniva ridotto a 13,7 km con 18 stazioni, dando mandato a Brescia Mobilità (subentrata ad ASM) di procedere alla stipula del contratto con il raggruppamento offerente. In base al deliberato consigliare il costo medio per la realizzazione dell'opera aumenta pertanto da 32,4 milioni di euro/km del bando di gara a 41 milioni di euro/km con un incremento di oltre il 26,5 %. Per la metà di febbraio è prevista la stipula del contratto con il raggruppamento avente come capofila Ansaldo. Non ritiene la Commissione che la modifica sostanziale del progetto da realizzare rispetto a quanto posto a base d'appalto ed il concordare un nuovo prezzo fra stazione appaltante e appaltatore (con un incremento del 26,5 % per ogni km da realizzare) prima della stipula del contratto, violi la normativa per quanto concerne l'assegnazione di opere pubbliche secondo le procedure indicate nel bando di gara e che di conseguenza vengano meno le condizioni per la corretta concorrenza all'interno della Comunità favorendo, illecitamente, l'unico raggruppamento partecipante alla gara, vista l'impossibilità di altri potenziali soggetti economici di avanzare proprie offerte? Non ritiene inoltre la Commissione, vista l'imminenza della stipula del contratto, urgente e indispensabile segnalare alle competenti autorità italiane l'anomalia per chiarire al più presto quanto segnalato? (1) Procedura ristretta di appalto concorso (D.Lgs. 17.3.1995 n.158 modificato dal D.Lgs. 25.11.1999 n. 525). Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione (3 febbraio 2003) In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non è attualmente in grado di valutare se le procedure seguite dall'ente Brescia Mobilità, aggiudicatario dell'appalto pubblico per la realizzazione della metropolitana leggera automatica a Brescia, costituiscano una violazione del diritto comunitario degli appalti pubblici. In ogni caso, vista l'imminente conclusione del contratto segnalato dall'onorevole parlamentare, la Commissione domanderà senza indugi alle autorità italiane di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare se le procedure d'aggiudicazione in questione siano compatibili con il diritto comunitario. Nel caso in cui l'esame delle suindicate informazioni dovesse stabilire l'incompatibilità delle procedure seguite con il diritto comunitario applicabile la Commissione ne trarrà le dovute conseguenze a norma del trattato CE.