92002E3754

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3754/02 di Jan Andersson (PSE) alla Commissione. Applicazione della convenzione di Schengen presso l'aeroporto di Francoforte.

Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0024 - 0025


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3754/02

di Jan Andersson (PSE) alla Commissione

(20 dicembre 2002)

Oggetto: Applicazione della convenzione di Schengen presso l'aeroporto di Francoforte

Un cittadino svedese appena sbarcato all'aeroporto di Francoforte durante il mese di novembre del 2002, proveniente da un paese extraeuropeo, ha riferito che all'arrivo la polizia doganale tedesca divideva i viaggiatori muniti di un passaporto tedesco dagli altri passeggeri, per convogliare i primi verso una fila specifica del controllo dei passaporti. Le persone munite di passaporto tedesco potevano pertanto superare i controlli molto più rapidamente rispetto alle persone con passaporti degli altri Stati dello spazio di Schengen. Questi ultimi erano infatti diretti verso la fila ordinaria, suddivisa come di consueto in una fila per i cittadini dell'UE e un'altra per cittadini extracomunitari; naturalmente, queste file comportavano tempi di attesa molto più lunghi.

La procedura appena descritta solleva interrogativi sull'applicazione dei principi della convenzione di Schengen da parte dell'aeroporto di Francoforte. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio è responsabile del fatto che il controllo dei passaporti alle frontiere esterne dello spazio di Schengen avvenga secondo procedure uniformi. Eppure, la prassi vigente presso l'aeroporto di Francoforte, stando alle informazioni ricevute, lascia intendere che la situazione si presenta diversamente; tale prassi costituisce dunque un'infrazione ai principi stabiliti dalla normativa di Schengen.

Può la Commissione far sapere se il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne ammette il tipo di distinzione tra diverse categorie di cittadini dello spazio di Schengen, che risulta dal resoconto del cittadino di cui sopra?

Se così non fosse, quali misure può intraprendere la Commissione per mettere un termine a tale trattamento discriminatorio?

Infine, simili informazioni non giustificano forse un'accelerazione della revisione del manuale, che risulta essere in corso?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

In risposta ai fatti esposti dall'onorevole parlamentare, la Commissione richiama qui di seguito alcuni principi del diritto comunitario:

- conformemente alla decisione 1999/436/CE del Consiglio del 20 maggio 1999(1), le principali disposizioni dell'acquis di Schengen relative al controllo e alla sorveglianza dell'attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone hanno ricevuto una nuova base giuridica con l'articolo 62 del trattato CE. È il caso ad esempio della decisione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori(2). Le disposizioni dell'acquis di Schengen hanno ormai il rango di diritto comunitario e di conseguenza la Commissione può esercitare il proprio ruolo di custode dei trattati per farle rispettare.

- Nel merito, l'acquis di Schengen prevede che i controlli all'ingresso sulle persone che attraversano le frontiere esterne devono consistere in un controllo minimo sui beneficiari del diritto comunitario, con scopo la verifica dei loro documenti identificativi o di viaggio. Al contrario, il controllo degli stranieri cittadini di paesi terzi cui non si applica il diritto comunitario deve essere approfondito e non si limita al semplice esame dei loro documenti di identità o di viaggio.

- Per quanto riguarda le modalità pratiche negli aeroporti, l'acquis di Schengen prevede di separare da un lato, i corridoi utilizzati dai soggetti cui è applicabile il diritto comunitario, e dall'altro i corridoi utilizzati dai cittadini di paesi terzi. Tale separazione dei corridoi ha lo scopo di ridurre al minimo possibile i tempi di attesa alle frontiere esterne dei beneficiari del diritto comunitario. Inoltre essa deve permettere agli agenti delle dogane di effettuare nelle migliori condizioni il controllo approfondito previsto dai cittadini dei paesi terzi.

- La separazione dei corridoi prevista dall'acquis di Schengen è conforme al diritto comunitario in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Non crea nessuna discriminazione tra i beneficiari del diritto comunitario né tra gli Stati membri che applicano pienamente l'acquis di Schengen e gli Stati che non lo applicano. In compenso, se i fatti menzionati dall'onorevole parlamentare fossero veri, sarebbero in violazione dell'acquis di Schengen e del principio comunitario di non discriminazione tra cittadini dell'Unione.

- Per quanto attiene più generalmente la verifica dell'applicazione concreta dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri, il sistema di visite di valutazione applicato all'epoca della cooperazione intergovernamentale(3) è stato integrato nelle istituzioni dell'Unione. Ha ricevuto un doppio fondamento giuridico con gli articoli 66 del trattato CE, e 30 e 31 del trattato dell'Unione europea(4). In quest'occasione la Commissione ha fatto una dichiarazione che afferma che la commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen () non incide in alcun modo sulle competenze che le sono attribuite dai trattati specie quanto attiene la sua responsabilità di custode dei trattati.

- Le responsabilità della Commissione in materia sono del resto illustrate dal fatto che, in accordo con le conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia e con il piano della gestione delle frontiere esterne adottato dal Consiglio giustizia e affari interni (GAI) del 13 giugno 2002, la Commissione prepara una proposta legislativa di rifusione del Manuale comune delle frontiere esterne. La trasformazione delle disposizioni fondamentali del Manuale comune in regolamento comunitario non lascerà nessuna ambiguità relativamente alla loro obbligatorietà per gli Stati membri.

(1) 1999/436/CE: decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, GU L 176 del 10.7.1999.

(2) Decisione del Comitato esecutivo Schengen n. SCH/Com-ex (94) 17, 4a rev. adottata il 22.12.1994 e pubblicata nella GU L 239 del 22.9.2000.

(3) Decisione del Comitato esecutivo Schengen n. SCH/Com-ex (98) 26, 4a rev. adottata il 16.9.1998 e pubblicata nella GU L 239 del 22.9.2000.

(4) Decisione del Consiglio 1999/436/ CE pubblicata nella GU L 176 del 10.7.1999.