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8.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 88/301 |
(2004/C 88 E/0308)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3676/02
di Toine Manders (ELDR) alla Commissione
(18 dicembre 2002)
Oggetto: Inabilità al lavoro
In linea di principio, un lavoratore frontaliero che abbia dapprima lavorato in un regime di sicurezza sociale fondato sul rischio (Paesi Bassi) e successivamente in un regime fondato sulla costituzione progressiva dei diritti (Germania), e che divenga inabile al lavoro, ha diritto a una prestazione di invalidità olandese e ad una prestazione di invalidità tedesca prorata temporis. Per mancanza di armonizzazione, è possibile che il lavoratore frontaliero venga dichiarato totalmente inabile al lavoro in base al diritto olandese e totalmente abile al lavoro in base al diritto tedesco. Spesso, se è stato assicurato solo per alcuni anni sotto il regime basato sul rischio (Paesi Bassi), il lavoratore frontaliero riceve una prestazione olandese di invalidità prorata di modesta entità (e nessuna prestazione di invalidità tedesca).
Venendo a mancare un contratto di lavoro tedesco, quale Stato membro deve versare la prestazione di disoccupazione? I Paesi Bassi, paese di residenza del lavoratore, rifiutano di versare un'indennità di disoccupazione in considerazione della totale inabilità al lavoro. Il lavoratore ha diritto ad un'indennità di disoccupazione tedesca?
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1. |
Può la Commissione far sapere se un lavoratore frontaliero residente nei Paesi Bassi che sia stato dichiarato totalmente inabile al lavoro secondo il diritto olandese ha diritto ad un'indennità di disoccupazione tedesca, se ha lavorato da ultimo in Germania e non ha diritto ad una prestazione di invalidità tedesca in quanto in base al diritto tedesco è idoneo al lavoro? |
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2. |
Su quali articoli del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) o su quale giurisprudenza (Miethe C-1/85) si basa la decisione? |
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3. |
Può l'organo competente tedesco (Arbeitsamt) stabilire come condizione che un lavoratore frontaliero residente nei Paesi Bassi che abbia perduto il lavoro in Germania deve essere stato assicurato in Germania per più del 50 % della sua vita lavorativa per poter beneficiare di una indennità di disoccupazione tedesca? |
Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione
(27 gennaio 2003)
La Commissione informa l'on. parlamentare che il regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) determina lo Stato membro nel quale un lavoratore disoccupato puo' chiedere le indennità di disoccupazione: un disoccupato che, in occasione del suo ultimo impiego non era residente nello Stato membro in cui lavorava, usufruisce delle indennità di disoccupazione secondo le norme dello Stato membro di residenza, in base all'art. 71, par. 1, lettera a), se si tratta di un lavoratore frontaliero, cioè di un lavoratore che esercita la sua attività professionale sul territorio di uno Stato membro e risiede sul territorio di un altro Stato membro, dove egli ritorna in linea di principio ogni giorno, o almeno una volta la settimana. Se si tratta di un «lavoratore diverso dal lavoratore transfrontaliero», egli puo', sulla base dell'art. 71, par. 1, lettera b), usufruire delle indennità di disoccupazione secondo le norme dello Stato di residenza o secondo quelle dello Stato della sua ultima occupazione, sempre che si metta a disposizione degli uffici di collocamento di uno dei due Stati.
Inoltre, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha ritenuto, nella causa C-l/85, Miethe, che un «lavoratore transfrontaliero atipico», cioè un lavoratore transfrontaliero che ha conservato nello Stato membro della sua ultima occupazione legami personali o professionali, per cui esistono migliori possibilità di inserimento professionale, deve essere considerato come un «lavoratore diverso dal lavoratore transfrontaliero», e sottoposto quindi all'art. 71, par. 1, lettera b). Tuttavia, in tal caso sono le norme nazionali a determinare se un lavoratore che risiede in uno Stato diverso dallo Stato in cui è occupato abbia conservato, in quest'ultimo Stato, le migliori possibilità di inserimento professionale e deve quindi rientrare nel campo di applicazione dell'art. 71, par. 1, lettera b).
Quindi, la persona a cui fa riferimento l'on. parlamentare puo' usufruire delle indennità di disoccupazione nell'ambito della legislazione tedesca, secondo l'art. 71, par. 1, lettera b), se puo' essere considerato come un «lavoratore transfrontaliero atipico» conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa Miethe, o se si tratta di un «lavoratore diverso dal lavoratore transfrontaliero». Il fatto che tale persona usufruisca di una pensione di invalidità in base al diritto olandese, non impedisce che la Germania possa essere considerata come lo Stato membro competente per il versamento delle indennità di disoccupazione.
Tuttavia, per avere effettivamente diritto alle indennità di disoccupazione in Germania, l'interessato deve soddisfare le condizioni previste a tale scopo dalle norme tedesche. Poiché le norme comunitarie non armonizzano i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, ma li coordinano, ogni Stato membro deve determinare le condizioni da soddisfare per poter usufruire di tali indennità. Se pero' le norme nazionali richiedono che sia stato completato un certo periodo di assicurazione prima di poter aver diritto all'indennità (periodo di attesa), e se un lavoratore migrante non è stato assicurato per un tempo sufficientemente lungo, nell'ambito della suddetta legislazione per soddisfare il periodo di attesa, il regolamento (CEE) n. 1408/71 dispone che i periodi di assicurazione completati nell'ambito delle norme di un qualunque Stato membro, siano presi in considerazione, come se si trattasse di periodi di assicurazione completati nell'ambito delle norme del primo Stato.
(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(2) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997).