92002E3550

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3550/02 di John Cushnahan (PPE-DE) alla Commissione. Glutammato monosodico E621.

Gazzetta ufficiale n. 110 E del 08/05/2003 pag. 0220 - 0220


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3550/02

di John Cushnahan (PPE-DE) alla Commissione

(4 dicembre 2002)

Oggetto: Glutammato monosodico E621

Può la Commissione confermare che l'aroma artificiale glutammato monosodico E621 non è un aroma naturale ai sensi del sistema di classificazione stabilito per le sostanze aromatizzanti nell'ambito del diritto comunitario? In caso affermativo non è fuorviante per i consumatori, e contrario al disposto dell'articolo 2, lettera i) della direttiva 2000/13/CE(1), che i prodotti contenenti E621 rechino sull'etichetta la scritta Non contiene aromi artificiali?

(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(9 gennaio 2003)

Il glutammato monosodico E 621 è autorizzato nella produzione di alcuni generi alimentari come additivo, dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(1). Il glutammato monosodico è una sostanza aromatizzante. Le sostanze aromatizzanti sono così definite dalla direttiva 95/2/CE, articolo 1(l): Gli aromatizzanti sono sostanze che intensificano il sapore o l'odore di un alimento. Tali sostanze devono essere riportate sull'etichetta del prodotto alimentare, indicandone la categoria e la denominazione specifica ovvero il numero E.

Il glutammato monosodico non figura nell'elenco delle sostanze aromatizzate chimicamente di cui alla decisione della Commissione 1999/217/CE, del 23 febbraio 1999, che prevede l'esistenza di un elenco delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento e del Consiglio, del 28 ottobre 1996(2), modificato dalla decisione della Commissione 2002/113/CE del 23 gennaio 2002(3), e non è quindi da considerare come una sostanza aromatizzante.

La presenza di glutammato monosodico non impedisce pertanto che l'etichetta indichi l'assenza di aromatizzanti artificiali.

La normativa suindicata sugli additivi e sugli aromatizzanti è disponibile sul sito web della Direzione Generale Sanità e Protezione dei Consumatori: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/addit_flavor/index_it.html.

(1) GU L 61 del 18.3.1995.

(2) GU L 84 del 27.3.1999.

(3) GU L 49 del 20.2.2002.