92002E3275

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3275/02 di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione. Riserve petrolifere greche.

Gazzetta ufficiale n. 155 E del 03/07/2003 pag. 0125 - 0126


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3275/02

di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Riserve petrolifere greche

Stando a un articolo apparso sul Bollettino d'informazione Agence Europe (n. 8320 del 17 ottobre 2002), la Commissione ha deciso di chiedere alla Grecia di aumentare il livello delle sue riserve petrolifere per rispettare le disposizioni della legislazione comunitaria che impone di disporre di un livello di riserve equivalente ad almeno 90 giorni di consumo interno giornaliero.

Nello stesso articolo viene riportato che nel 2001 la Grecia è stata in infrazione 11 mesi su 12 per le riserve di benzina e 8 mesi su 12 per il gasolio e il cherosene. È da notare inoltre che la Grecia non ha trasmesso alla Commissione la sua relazione annuale sul livello delle riserve per l'anno 2002.

Può la Commissione dire se i dati sopracitati sono esatti? Quale giustificazione ha invocato la Grecia riguardo alla situazione delle sue riserve petrolifere per quanto riguarda l'anno 2001? Perché tale paese non ha trasmesso la relazione sulle sue riserve petrolifere per il 2002? Quali altri paesi non hanno adempiuto ai relativi obblighi? Quale sorte prevede la Commissione che verrà data alla sua proposta di innalzare il livello delle riserve a 120 giorni invece dei 90 oggi previsti? In caso di non rispetto da parte degli Stati membri, in che modo essa può imporlo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 dicembre 2002)

La Commissione ha effettivamente deciso il 16 ottobre 2002 di chiedere ufficialmente alla Grecia di rispettare le disposizioni della legislazione comunitaria che impone agli Stati membri di mantenere in permanenza per tre categorie di prodotti petroliferi un livello di stock equivalente ad almeno 90 giorni di consumo.

I dati esatti sui livelli di stock greci sono i seguenti. Nell'anno 2000, il livello degli stock greci della categoria di prodotti I (benzine) è stato 10 mesi su 12 inferiore al minimo obbligatorio di 90 giorni. Per la categoria II (distillati medi come gasoli e kerosene) il livello degli stock è stato otto mesi su 12 inferiore al minimo obbligatorio di 90 giorni. Nel 2001, la Grecia è stata in situazione di infrazione 11 mesi su 12 per la categoria I e due mesi su 12 per la categoria II.

La Grecia non ha mai fornito in proposito giustificazioni precise.

Il 18 novembre 2002, essa ha trasmesso alla Commissione i dati relativi al livello degli stock nel primo semestre 2002, dati che devono normalmente essere trasmessi mensilmente al più tardi il 25o giorno del secondo mese successivo al mese di riferimento. Secondo questi dati, la Grecia ha rispettato i suoi obblighi di stoccaggio durante questo periodo. La Commissione continuerà a seguire attentamente la situazione degli stock in Grecia per verificare che sia stata trovata una soluzione strutturale onde garantire l'osservanza permanente del livello minimo di 90 giorni per categoria di prodotti e che gli ultimi dati non siano semplicemente il risultato di fluttuazioni congiunturali.

Nessuno Stato membro ha registrato una situazione comparabile a quella della Grecia. Due altri Stati membri (Belgio e Portogallo) sono recentemente scesi per una categoria di prodotti (distillati medi) leggermente al disotto dei 90 giorni. La Commissione ha chiesto loro formalmente di correggere questa situazione, in caso contrario essa avvierà una procedura di infrazione nei loro riguardi.

I dibattiti su queste proposte non sono ancora iniziati, né al Consiglio, né al Parlamento.

Se gli Stati membri non si conformano alla legislazione comunitaria in vigore sugli stock minimi, la Commissione può avviare la procedura di infrazione prevista all'articolo 226 del trattato CE (nel caso della Grecia, la richiesta sopra menzionata è stata presentata sotto forma di parere motivato, seconda tappa della procedura di infrazione prevista all'articolo 226). In assenza di una risposta e di un intervento soddisfacenti dello Stato membro interessato dopo un parere motivato, la Commissione può adire la Corte di giustizia.