INTERROGAZIONE SCRITTA E-3133/02 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Anabolizzanti e tolleranza.
Gazzetta ufficiale n. 110 E del 08/05/2003 pag. 0171 - 0172
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3133/02 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione (4 novembre 2002) Oggetto: Anabolizzanti e tolleranza In tre regioni italiane, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, in conformità della legge n. 336 del 4 agosto 1999 sono stati effettuati sequestri precauzionali di vitelli e vitelloni, perché nelle loro urine sono state trovate tracce di boldenone, uno steroide anabolizzante con attività ormonale di tipo androgeno, considerato un dopante. Esperti veterinari sostengono che lo steroide in questione è un ormone che viene prodotto dagli stessi vitelloni, tanto che nei Paesi dell'Unione europea si tollerano margini di presenza ben più elevati che in Italia. L'Istituto nazionale olandese per l'ambiente e la salute, uno dei più autorevoli in Europa in fatto di steroidi e doping, afferma nei suoi studi che il boldenone può essere endogeno, provocato dalla trasformazione dei fitosteroli, una sostanza legittimamente presente nei mangimi. Il Ministro italiano della Sanità nel marzo scorso ha chiesto ai Paesi Bassi di autocertificare in blocco l'assenza di boldenone per ogni singolo vitello spedito in Italia. Di fronte a questa confusione, la Commissione: 1. è in grado di affermare che lo steroide in oggetto può essere tranquillamente tollerato nell'uso quotidiano di carne di vitello e vitellone importata in Italia? 2. In caso affermativo, sono da considerarsi troppo restrittive le misure previste dalla legge italiana? 3. In caso negativo, quali iniziative intende prendere per evitare danni alla salute dei cittadini a causa di norme troppo permissive? 4. Quali proposte intende in ogni caso presentare, per evitare che la salute dei consumatori possa essere minacciata o meno, a seconda della provenienza dei vitelli? 5. Chi garantisce la sicurezza alimentare in questo caso? Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione (12 dicembre 2002) L'uso di boldenone, e di tutti gli steroidi, è proibito nell'allevamento e nella Comunità tramite la direttiva 96/22/CE(1) del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tereostatica e delle sostanze -agoniste. Quando il boldenone viene iniettato nei bovini, esso si ritrova in due forme diverse nelle loro urine: come boldenone 17-alfa e come boldenone 17-beta. Secondo le conoscenze scientifiche attuali disponibili, è stato ritrovato boldenone 17-alfa nell'urina di bovini a cui non era mai stato iniettato boldenone. Non si può quindi escludere una presenza naturale di boldenone 17-alfa nell'urina dei bovini. La Commissione è conscia del fatto che esiste una divergenza di opinioni sull'argomento e sta facendo il possibile per chiarirla. Su richiesta della Commissione, il laboratorio di riferimento della Comunità sta preparando un'informazione che sarà disponibile negli Stati membri sulla possibile presenza di boldenone naturale in animali non trattati. La Commissione ha preso contatto con le autorità italiane competenti per chiarire la questione. Esiste tuttavia un consenso tra gli scienziati per quanto riguarda la presenza di boldenone 17-beta nelle urine in quanto prova di un trattamento illegale. Secondo le norme comunitarie, gli animali o i prodotti nei quali si riscontra una presenza di boldenone 17-beta devono essere ritirati dalla catena alimentare. Quando vengono ritrovate tracce unicamente di boldenone 17-alfa, sono necessarie ulteriori ricerche allo scopo di determinare se gli animali sono stati trattati con prodotti illegali, in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE(2) concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La Commissione ritiene che queste norme garantiscano la protezione della salute dei consumatori. (1) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tereostatica e delle sostanze -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, GU L 125 del 23.5.1996. (2) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, GU L 125 del 23.5.1996.