INTERROGAZIONE SCRITTA E-3101/02 di Torben Lund (PSE) alla Commissione. PPD — sostanze pericolose da vietare nei prodotti cosmetici.
Gazzetta ufficiale n. 110 E del 08/05/2003 pag. 0164 - 0165
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3101/02 di Torben Lund (PSE) alla Commissione (29 ottobre 2002) Oggetto: PPD sostanze pericolose da vietare nei prodotti cosmetici Molti prodotti cosmetici contengono sostanze chimiche che non sono state sufficientemente studiate. Purtroppo, molti generi di largo consumo come profumi, lacche per i capelli e per le unghie e mascara si rivelano spesso capaci di provocare reazioni allergiche in molti consumatori. Il settore dei prodotti cosmetici è in costante sviluppo e vengono di continuo effettuate numerosi analisi. Quando delle analisi provano che determinate sostanze sono nocive per la salute, queste devono essere vietate senza indugio, ciò che tuttavia raramente avviene in misura soddisfacente. Il centro tossicologico danese ha sperimentato la sostanza 2-cloro-p-PD, che è autorizzata. Il risultato di questa analisi è che tale sostanza è come minimo altrettanto allergizzante del p-PD, il quale però è vietato. Detto questo, può la Commissione far sì che il competente comitato scientifico formuli il suo parere su quest'analisi, predisponga delle valutazioni e adotti le misure del caso? Può essa inoltre far sapere quante sono le sostanze presenti nei prodotti cosmetici che ancora non sono state analizzate e valutate? Può essa infine spiegare in qual modo la legislazione comunitaria tiene conto di fattori come ad esempio la richiesta dei consumatori di poter prendere visione delle analisi di rischio e delle analisi sanitarie effettuate da un produttore sui suoi prodotti e far sapere quale misure intende adottare per garantire la massima informazione possibile dei consumatori? Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione (12 dicembre 2002) La direttiva 76/768/CEE(1) del Consiglio mira a salvaguardare la sanità pubblica garantendo che siano commercializzati solo prodotti cosmetici sicuri, tenendo al tempo stesso conto dei requisiti economici e tecnologici. Uno degli obiettivi essenziali della direttiva è quello di tutelare la sanità pubblica; essa stabilisce il principio generale per cui può essere commercializzato qualsiasi prodotto cosmetico che non rechi danno alla salute umana (articolo 2 della direttiva). I prodotti cosmetici devono dunque contenere solo ingredienti sicuri; quelli che non lo siano non possono venire utilizzati. A tal fine sono stati adottati alcuni provvedimenti, come per esempio il divieto di utilizzare nei prodotti cosmetici taluni ingredienti (allegato II della direttiva) ovvero l'uso di talune sostanze solo in concentrazioni o in condizioni d'uso determinate (allegato III della direttiva). A carico del fabbricante o del suo agente o della persona che risponde della produzione o del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato è posto inoltre l'obbligo di fornire informazioni relative al prodotto e immediatamente accessibili per le autorità di controllo degli Stati membri (articolo 7 paragrafo a) della direttiva). La scheda di sicurezza deve contenere la valutazione del rischio per la salute umana del prodotto finito, in considerazione del generale profilo tossicologico dei suoi ingredienti. La Commissione sta valutando attualmente tutti gli aspetti dell'impiego di prodotti per la tintura dei capelli e il loro effetto sulla salute del consumatore. È ovviamente importante che ogni provvedimento preso tenga conto del diritto all'informazione del consumatore e della tutela del salute pubblica. A tal fine il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) è stato incaricato di esprimere un parere, basato su dati scientifici, sui problemi legati alla salute e alla sicurezza del consumatore in tema di prodotti cosmetici. Quando il SCCNFP avrà redatto in forma definitiva il suo parere in merito ad ogni scheda di valutazione del rischio presentata la Commissione adotterà le misure necessarie per aggiornare gli allegati della direttiva 76/768/CEE. Attualmente sono 17 i prodotti per la tintura dei capelli (di cui 12 utilizzati nei prodotti di tintura permanente) che sono stati vietati e 60 (di cui 47 utilizzati nei prodotti di tintura permanente) quelli che sono stati inclusi nell'allegato III della direttiva. In base ad un parere del comitato è stato introdotto nella direttiva (allegato III, n.8) un limite del 6 % per la concentrazione massima nei prodotti cosmetici per il prodotto destinato alla tintura dei capelli denominato para-fenilendiamina (p-PD). Recentemente la sostanza p-PD è stata oggetto di un processo di ulteriore valutazione. Nel parere adottato in data 27 febbraio 2002 il comitato ha affermato che le informazioni presentate non bastavano da sole ad emettere un'adeguata valutazione del rischio e che, prima di esaminare nuovamente il problema, occorreva disporre di ulteriori dati. La Commissione richiederà agli operatori del settore di fornire urgentemente i dati necessari, allo scopo di ultimare la valutazione di rischio. La Commissione valuterà i provvedimenti appropriati in relazione alla sostanza p-PD. L'altro prodotto menzionato per tintura dei capelli, il 2-cloro-p-fenilendiamina, è già stato valutato ed in merito ad esso è stato adottato un parere in data 4 ottobre 1991. In verità sarebbe possibile riesaminare il caso della 2-cloro-p-fenilendiamina in rapporto a nuovi dati scientifici. La Commissione chiederà pertanto al centro tossicologico danese di trasmettere al comitato i dati da loro pubblicati e ne domanderà il parere tecnico. Poiché anche in normali condizioni d'impiego i prodotti cosmetici possono provocare effetti indesiderati, il fabbricante o il responsabile della commercializzazione del prodotto cosmetico raccoglie i dati relativi ai suddetti effetti in una scheda sulla sicurezza del prodotto. Le modalità d'accesso a queste informazioni da parte del pubblico sono state elaborate all'atto di approvare il settimo emendamento della direttiva sui cosmetici. (1) Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976.