92002E3030

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3030/02 di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione. Tariffe eccessive del roaming nella telefonia mobile.

Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0038 - 0039


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3030/02

di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Tariffe eccessive del roaming nella telefonia mobile

Da qualche tempo la Commissione europea sta effettuando una serie di indagini sui servizi di roaming che le compagnie telefoniche offrono ai propri clienti che si recano all'estero.

In concreto, si sospetta che le suddette compagnie stiano effettuando pratiche illecite, non tenendo i prezzi di questo servizio artificialmente alti, con conseguente pregiudizio per gli utenti.

Quali azioni intende la Commissione europea avviare per risolvere tale problema?

Come possono essere accelerate queste indagini affinché il danno subìto dagli utenti cessi quanto prima?

Entro quali termini i cittadini europei potranno disporre di tariffe non abusive per i servizi roaming?

Quali compensazioni si possono prevedere per gli utenti interessati?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(3 dicembre 2002)

La Commissione ha iniziato ad indagare sui mercati del roaming internazionale nella telefonia mobile alla fine del 1999 ed ha condotto un'indagine approfondita in questo settore. Dal documento di lavoro relativo all'indagine settoriale, pubblicato nel dicembre 2000 nel sito Internet della Direzione generale della concorrenza(1), risulta che la concentrazione nel settore è forte, che i prezzi all'ingrosso e al dettaglio sono elevati e che queste tariffe non hanno alcuna relazione con il costo. La Commissione ha constatato che probabilmente i problemi per la concorrenza erano dovuti a prezzi eccessivi e a comportamenti collusivi.

Nel quadro delle sue azioni, la Commissione ha condotto nel luglio 2001 verifiche a sorpresa nei locali degli operatori di telefonia mobile in Germania e nel Regno Unito, dove la situazione sembra essere particolarmente grave. Da allora, analizza le informazioni raccolte e ha richiesto informazioni dettagliate ad operatori e ad altre parti interessate. La Commissione prevede di adottare misure concrete prossimamente e non desidera, in questa fase, anticipare né i risultati dell'indagine né l'identità delle imprese interessate.

Da quando la Commissione ha aperto la sua indagine, alcuni operatori hanno iniziato ad offrire formule a tasso unico, ma a livelli di prezzo molto elevati. Sembra pertanto che gli operatori dispongano ancora di un margine di manovra considerevole per diminuire sensibilmente i loro prezzi.

In definitiva le riduzioni di prezzo possono intervenire in tre modi: gli operatori stessi possono abbassare i loro prezzi, la Commissione può adottare misure in applicazione delle norme sulla concorrenza o il roaming può essere oggetto di una regolamentazione settoriale in ogni Stato membro. Conformemente alla direttiva 2002/21/CE(2) (che fa parte del nuovo quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche) le autorità di regolamentazione nazionali hanno la possibilità di regolamentare il roaming internazionale se constatano che la concorrenza effettiva è insufficiente nel mercato nazionale dei servizi internazionali di roaming. Tuttavia, in questa fase, si ignora ancora quali saranno le misure che le autorità nazionali di regolamentazione adotteranno per garantire che i consumatori che utilizzano i loro telefoni mobili all'estero traggano pienamente vantaggio da un mercato su scala europea.

(1) http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/working_document_on_initial_results.pdf.

(2) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazioni elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002.