92002E2975

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2975/02 di Pere Esteve (ELDR)e Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione. Interpretazione dell'articolo 87 del TCE relativamente all'accordo urbanistico dell'A.S. Real Madrid e la libera concorrenza sul mercato.

Gazzetta ufficiale n. 161 E del 10/07/2003 pag. 0057 - 0058


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2975/02

di Pere Esteve (ELDR)e Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(22 ottobre 2002)

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 87 del TCE relativamente all'accordo urbanistico dell'A.S. Real Madrid e la libera concorrenza sul mercato

Dalla risposta dei servizi della Commissione all'interrogazione scritta P-2491/02(1) su Accordo urbanistico dell'A. S. Real Madrid e libera concorrenza sul mercato, si evince quanto segue:

1. Quantunque affermi che non esistono argomenti sufficienti per indagare ulteriormente sul caso, la Commissione asserisce tuttavia che l'atto dell'amministrazione pubblica ha conferito un vantaggio al Real Madrid.

2. I servizi della Commissione ritengono che il vantaggio in questione non sia conforme al disposto dell'articolo 87 del Trattato CE in quanto non implica una concessione diretta o indiretta mediante risorse pubbliche, e fa riferimento alla giurisprudenza sentenza C-379/98, Preussen Elektra AG contro Schleswag AG, del 13 marzo 2001, RCE I-02009.

Da ciò si evince quanto segue:

- che la preposizione ovvero dell'articolo 87 del trattato CE implica inequivocabilmente l'inclusione di aiuti che non siano fondi statali e che tale distinzione si mantiene in modo chiaro e letterale nell'articolo 88 del Trattato CE.

- Che la preposizione ovvero esprime un'alternativa, e che pertanto parliamo di due concetti che non sono equivalenti né uguali bensì distinti. Alternative distinte, aiuti concessi dagli Stati e aiuti concessi mediante risorse statali, entrambe incluse negli articoli cui si fa riferimento.

Tenendo conto di tale argomentazione, potrebbero i servizi della Commissione illustrare la distinzione del legislatore sui due tipi di aiuti? E in caso gli aiuti statali differiscano dagli aiuti con risorse statali, a che cosa ci si può riferire?

Potrebbe chiarire la Commissione perché oltre a riconoscere che la nuova qualifica conferisce un vantaggio al Real Madrid, non si conferisce carattere di aiuto a tale vantaggio?

Potrebbe la Commissione analizzare più dettagliatamene questo problema, giacché dispone di informazioni che non sono accessibili agli autori della presente interrogazione?

(1) GU C 137 E del 12.6.2003, pag. 86.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(29 novembre 2002)

La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che solo i vantaggi assegnati direttamente o indirettamente tramite risorse statali devono essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

Nella causa Preussen Elektra la Corte afferma che la distinzione stabilita da questa disposizione tra gliaiuti concessi dagli Statie gli aiuti concessimediante risorse statalinon significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati(1).

Come indicato nella risposta data all'interrogazione scritta P-2491/02, nel caso del Real Madrid il Comune e la Comunità di Madrid hanno modificato l'accordo urbanistico in un modo che sembra conferire un vantaggio ma non implicare un trasferimento di risorse statali. Di conseguenza, come spiegato anche nella predetta risposta, la misura in causa non costituisce un aiuto.

Il semplice fatto che, secondo le informazioni disponibili, la misura in causa non sembra implicare un trasferimento di risorse statali e quindi non costituisce un aiuto in base all'interpretazione data dalla Corte all'articolo 87 rappresenta, per la Commissione, una ragione sufficiente per non condurre un'indagine.

Infine, per quanto riguarda le informazioni disponibili, la Commissione ha avuto accesso sia alle informazioni pubblicate sul caso sia agli elementi presentati dagli onorevoli parlamentari in queste interrogazioni. Di conseguenza essa non è in possesso di informazioni di cui gli onorevoli parlamentari non dispongono.

(1) Causa C-379/98, Preussen Elektra AG contro Schleswag AG, 13 marzo 2001, Racc. I-2099 punto 58.