INTERROGAZIONE SCRITTA E-2871/02 di Charles Tannock (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE)e Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione. Divieto d'importazione per le carni bovine britanniche decretato illegalmente dalla Francia.
Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0025 - 0026
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2871/02 di Charles Tannock (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE)e Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione (11 ottobre 2002) Oggetto: Divieto d'importazione per le carni bovine britanniche decretato illegalmente dalla Francia Il governo francese starebbe esaminando la possibilità di abolire il divieto in vigore da oltre due anni da esso illegalmente stabilito per l'importazione di carni bovine britanniche. Ha intenzione la Commissione di infliggere un'ammenda alla Francia anche se il divieto verrà abolito? E in tal caso l'ammenda sarà retroattiva? Può la Commissione confermare che qualora essa non applichi alcuna sanzione alla Francia il governo britannico, in base ai trattati europei, ha la facoltà di adire la Corte la giustizia per ottenere un risarcimento? Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione (11 dicembre 2002) In conformità con l'art. 228 del trattato CE, qualora uno Stato membro non abbia preso i provvedimenti che comporta l'esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia nel termine fissato dalla Commissione, quest'ultima puo' adire nuovamente la Corte di giustizia. In quest'azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, adeguato alle circostanze. La Corte di Giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, puo' comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa non deve necessariamente corrispondere alla proposta della Commissione. La Commissione ha iniziato la procedura prevista all'art. 228 nei confronti della Francia, per quanto riguarda il divieto di importazione per le carni bovine citato dagli onn. parlamentari ed essa ha precisato alla Corte di Giustizia l'ammontare della penalità che considerava adatta. Tuttavia, prima che la procedura sia arrivata al livello della sentenza della Corte di Giustizia, la Francia ha adottato le norme per conformarsi agli obblighi dovuti nei confronti del diritto comunitario in questa vertenza. Dopo aver esaminato attentamente le norme francesi, la Commissione è giunta alla conclusione che queste sono ora conformi alle prescrizioni in materia di diritto comunitario. Di conseguenza la Commissione ha rinunciato a dare seguito alla procedura contro la Francia e ha chiesto che i costi siano a carico di questo Stato membro. La Commissione ha deciso recentemente, tenuto conto dell'esperienza acquisita con gli ultimi casi (compreso quello citato dagli onn. parlamentari), di riesaminare i modi di applicazione dell'art. 228, e di studiare le modalità che permettano di migliorare l'efficacia delle sentenze della Corte, utilizzando tutte le possibilità che offre l'imposizione della somma forfettaria o della penalità. L'art. 227 del trattato CE autorizza uno Stato membro ad adire la Corte di Giustizia quando questo reputa che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato. Tuttavia, anche nel caso in cui il caso si concluda con una sentenza favorevole della Corte di Giustizia, la procedura a titolo di questo articolo non darà luogo ad un risarcimento finanziario per lo Stato membro che ha introdotto il ricorso.