INTERROGAZIONE SCRITTA E-2554/02 di Catherine Stihler (PSE) alla Commissione. Adesione di Malta all'UE e direttiva sugli uccelli selvatici.
Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0005 - 0005
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2554/02 di Catherine Stihler (PSE) alla Commissione (12 settembre 2002) Oggetto: Adesione di Malta all'UE e direttiva sugli uccelli selvatici A seguito di recenti rapporti apparsi sulla stampa maltese circa la possibilità, per Malta, di derogare, al momento di aderire all'UE, dall'applicazione della direttiva sugli uccelli selvatici specie durante la stagione ventatoria, può la Commissione confermare che i suddetti rapporti sono meramente speculazione e che Malta non beneficierà di alcun periodo transitorio o di deroghe per quanto riguarda l'applicazione della direttiva? Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione (11 novembre 2002) L'attuazione della direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(1) è stata discussa con Malta nell'ambito dei negoziati sull'adesione relativi al capitolo sull'ambiente. Riguardo alla questione specifica della caccia primaverile, Malta si è impegnata a dare piena attuazione, a partire dall'adesione, alle sezioni pertinenti della direttiva. L'articolo 9 della direttiva in questione autorizza deroghe a condizioni estremamente rigide. Qualora Malta decidesse di autorizzare la caccia primaverile, ad esempio delle tortore o delle quaglie, è tenuta a garantire che siano soddisfatti tutti i requisiti dell'articolo 9 e che ogni attività venatoria ammessa sia autorizzata a condizioni rigidamente controllate e unicamente in piccole quantità. Inoltre, il ricorso all'articolo 9 è soggetto ad un controllo da parte della Commissione e Malta si è impegnata, in caso di ricorso a questo articolo, ad inviare ogni anno una relazione sulla sua applicazione. Pertanto, dal momento dell'adesione, la caccia degli uccelli a Malta potrà essere effettuata solo entro i limiti previsti dalla direttiva e in questo contesto Malta non ha ottenuto alcun periodo transitorio. Riguardo alla cattura, Malta ha negoziato (ottenendo l'assenso del Consiglio) un periodo transitorio di cinque anni (fino al 31 dicembre 2008) che consente la cattura di sette specie di fringuelli utilizzando reti tradizionali note come reti da uccellatore nelle isole maltesi, esclusivamente al fine di mantenere tali specie in cattività e consentire la creazione di un sistema di riproduzione funzionante. Durante questo periodo, Malta dovrà attuare una serie di misure conformemente ad un calendario concordato, al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni pertinenti della direttiva entro il 31 dicembre 2008. Queste misure prevedono l'istituzione di un Comitato Ornis maltese entro il 31 dicembre 2002, un censimento di tutti i siti di cattura entro il 31 dicembre 2003 e l'introduzione di un programma di riproduzione in cattività entro il 30 giugno 2005. L'Unione europea prevede che, grazie a queste misure, il numero di uccelli catturati durante il periodo transitorio sarà notevolmente ridotto. (1) GU L 103 del 25.4.1979.