92002E2350

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2350/02 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Bambini con handicap multipli.

Gazzetta ufficiale n. 192 E del 14/08/2003 pag. 0059 - 0060


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2350/02

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(30 luglio 2002)

Oggetto: Bambini con handicap multipli

Come risulta da un documento del ministero dell'Istruzione greco, vi è una categoria di bambini con handicap multipli (che presentano contemporaneamente ritardi psicomotori, cecità e incapacità di far fronte autonomamente ai propri bisogni fondamentali) per la quale non esiste una struttura specifica e specializzata in cui si provveda alla loro riabilitazione e alla loro cura, con il risultato che la vita di queste persone dipende dai parenti prossimi.

Considerato che l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che il Consiglio può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, che nella sua risoluzione del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili (GU C del 13.1.1997, pag. 1) il Consiglio esprime il proprio attaccamento al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili, e che sono già stati destinati finanziamenti considerevoli ad azioni a favore di persone portatrici di handicap,

Intende la Commissione contribuire alla creazione, in Grecia, di un quadro di protezione e di assistenza che offra alle persone disabili la possibilità di condurre una vita quanto più possibile dignitosa? Quali sono le disposizioni in vigore negli altri Stati membri per quanto concerne le persone disabili che rientrano in questa categoria?

1. Nel quadro della libera circolazione delle persone, potrebbero questi bambini essere accolti in centri o istituti con sede in altri Stati membri, sulla base delle regole in essi vigenti, sempreché i loro tutori lo desiderino, non potendo essi essere assistiti in Grecia?

2. In considerazione del fatto che il 2003 è stato proclamato Anno europeo dei disabili, intende la Commissione prendere misure complementari volte a migliorare le condizioni di vita dei bambini appartenenti a questa categoria?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(16 settembre 2002)

Le disposizioni per l'assistenza dei singoli cittadini in istituzioni all'interno di uno Stato membro non rientrano nella competenza della Commissione, che quindi non può intervenire nei singoli casi. Grazie al quadro comunitario di sostegno (QCS), dal

1984 sono stati tuttavia resi disponibili finanziamenti per sostenere le riforme nel settore delle cure psichiatriche. Con il QCS2 sono stato realizzati in Grecia progetti che hanno contribuito ad affrontare i problemi menzionati dall'onorevole parlamentare. Nel 2000 è stato stabilito di fornire con il QCS3, per il periodo dal 2000 al 2006, assistenza finanziaria ad azioni volte ad affrontare questi problemi. Nel quadro del Programma operativo per la sanità e la previdenza, in particolare, sono disponibili più di EUR 513 milioni per cinque settori prioritari, comprendenti misure nel campo della sanità, della salute mentale e della previdenza. Una serie di azioni destinate in modo specifico a migliorare la situazione dei bambini disabili è già stata iniziata.

Nell'ambito del diritto di libera circolazione delle persone nell'Unione, la Commissione rimanda in primo luogo al regolamento (CEE) n. 1408/71(1) che coordina i regimi di sicurezza sociale nazionali. Nella misura in cui l'assistenza dei bambini disabili può essere considerata assistenza sanitaria, è possibile invocare le disposizioni dell'articolo 22 di tale regolamento, concernente le persone che si spostano in un altro Stato membro espressamente per ottenere assistenza medica. In questo caso l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che la persona deve ottenere l'assistenza previa autorizzazione dell'istituto di previdenza sanitaria a cui è iscritta. Quest'autorizzazione non può essere rifiutata se l'assistenza medica fornita in base alla legislazione dello Stato membro di residenza con può essere fornita entro il tempo normalmente necessario per ottenere la cura in questione, considerando lo stato di salute della persona e la probabile evoluzione della malattia. In tutti gli altri casi, l'istituto sanitario gode di un ampio margine di discrezione per decidere se concedere o meno la sua autorizzazione.

Nelle sentenze Kohll (C-155/96), Decker (C-120/95), Smits e Peerbooms (C-157/99) e Vanbraekel (C-368/98) la Corte di giustizia ha dichiarato tuttavia che gli Stati membri devono attenersi alla normativa comunitaria nell'esercizio dei loro poteri. In queste sentenze la Corte ha fatto presente che il regolamento (CEE) n. 1408/71 non intende regolamentare il rimborso in quanto tale da parte degli Stati e quindi non impedisce in alcun modo agli Stati membri di rimborsare le spese sostenute per le cure prestate in un altro Stato membro, alle tariffe in vigore nello Stato membro competente, anche senza previa autorizzazione. Secondo la Corte, i turisti e le persone che ricevono assistenza medica ed effettuano viaggi d'istruzione o di lavoro vanno considerati tutti fruitori di servizi e quindi godono della libera prestazione di servizi sancita dall'articolo 49 del trattato CE, anche senza esplicita autorizzazione. Nella sentenza Kohll la Corte ha inoltre confermato che uno Stato membro dovrebbe provvedere al rimborso delle spese per l'assistenza medica ottenuta in un altro Stato membro nella misura in cui essa fa parte dei servizi medici prestati dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di assicurazione, secondo le tariffe applicate dello Stato membro di assicurazione. Il fatto che la legislazione nazionale possa essere considerata giustificata dipende comunque dalle circostanze specifiche, in particolare dal tipo di assistenza desiderato.

Per quanto riguarda l'Anno europeo dei disabili, nell'ambito della relativa decisione del Consiglio(2), ciascuno Stato membro deve istituire o designare un organo di coordinamento nazionale responsabile dell'organizzazione dell'Anno europeo nel proprio territorio. Uno dei ruoli di quest'organo sarà quello di stabilire una strategia e priorità chiave per lo Stato membro in questione. Spetta quindi all'organo di coordinamento nazionale della Grecia decidere se nel corso dell'Anno in Grecia sarà riservata un'attenzione particolare ai bambini disabili.

(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 82 del 27.3.1980.

(2) 2001/903/CE: decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa all'Anno europeo dei disabili 2003, GU L 335 del 19.12.2001.