92002E2303

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2303/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Megafusione delle due principali aziende tedesche erogatrici di energia nell'intento di rendere più agevole la conquista dei mercati energetici di altri Stati membri dell'UE.

Gazzetta ufficiale n. 155 E del 03/07/2003 pag. 0009 - 0010


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2303/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Megafusione delle due principali aziende tedesche erogatrici di energia nell'intento di rendere più agevole la conquista dei mercati energetici di altri Stati membri dell'UE

1. E' noto alla Commissione che in Germania l'azienda Ruhrgas AG provvede, grazie ad una rete di condutture di cui è proprietaria e ad importazioni, all'erogazione del 58 % del gas naturale e che l'azienda Eon AG eroga pressoché un terzo dell'elettricità, per cui entrambe occupano una forte posizione dominante in ambo i principali settori del mercato energetico tedesco?

2. E' altresì noto alla Commissione che in primavera il Kartellamt (Ufficio antimonopoli) ha bocciato un'ulteriore concentrazione del potere decisionale sull'approvvigionamento energetico tedesco tramite il rilevamento della Ruhrgas AG da parte dell'Eon AG, ma che in data 5 luglio 2002 il Sottosegretario di Stato per gli affari economici, Tacke, ha deliberato a nome del governo tedesco di invalidare la decisione del predetto Ufficio antimonopoli?

3. E' in grado l'Esecutivo di confermare che in maggio la Monopolkommission tedesca aveva considerato inaccettabile la fusione nel caso in cui fosse respinta una serie di partecipazioni in altre aziende come la VNG di Lipsia, come ora richiesto dal governo tedesco alle aziende candidate alla fusione?

4. Ad onta dei timori di abuso di potere e di aumenti di prezzi interni, è siffatta fusione soprattutto riconducibile all'aspirazione del governo tedesco di dar vita a un grande e forte gruppo tedesco in grado di acquisire una cospicua quota di mercato in altri Stati membri, avvantaggiato dal libero mercato dell'UE?

5. Come valuta la Commissione il precedente creato dalla predetta decisione? Potrebbe questa decisione incentivare l'avvento a livello nazionale di siffatte megafusioni?

6. E' ciò in linea con la politica della Commissione in materia di fusioni e di monopoli? Una siffatta decisione di fusione offre lo spunto alla Commissione di intervenire, oltretutto alla luce delle conseguenze transfrontaliere in altri Stati membri? Intende la Commissione avvalersi di siffatta possibilità?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(24 settembre 2002)

1. La Commissione è al corrente delle decisioni di divieto adottate dal Bundeskartellamt tedesco nel gennaio e nel febbraio 2002.

2. La Commissione è stata informata che il 5 luglio 2002 il ministro tedesco federale dell'Economia e della Tecnologia ha autorizzato la concentrazione E.ON/Ruhrgas, ai sensi dell'articolo 42 della legge tedesca sui cartelli. La decisione, che è stata adottata dal Dr Alfred Tacke, sottosegretario agli Affari economici, invalida le suddette decisioni di divieto e una raccomandazione negativa da parte della Commissione antitrust tedesca.

3. La Commissione antitrust tedesca, prendendo in considerazione da una parte le forti restrizioni della concorrenza e dall'altra le argomentazioni relative all'interesse pubblico presentate dalla E.ON, è giunta alla conclusione che l'autorizzazione ministeriale non dovesse essere concessa. Nel contesto di tale parere, la Commissione antitrust tedesca ha inoltre considerato le possibili soluzioni, quali lo scorporo o la cessione della Thüga AG, una controllata della E.ON, che detiene una partecipazione in 130 imprese di pubblici servizi locali e regionali.

4. La Commissione non è in grado di esprimersi sulle ragioni che hanno portato all'autorizzazione ministeriale.

5. L'autorizzazione ministeriale è stata concessa per uno specifico caso di concentrazione. Le future concentrazioni nel settore dell'energia devono essere valutate caso per caso.

6. La procedura seguita nel presente caso è conforme alla legge tedesca sui cartelli ed è stata applicata dalle autorità tedesche nel quadro della propria politica nazionale. Alla Commissione non risulta che il caso fosse o sia di portata comunitaria ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni(1) e che rientri quindi nelle sue competenze.

(1) Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU L 395 del 30.12.1989 (testo integrale ripubblicato in GU L 257 del 21.9.1990).