92002E2189

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2189/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione. Riprogrammazione dello SFOP.

Gazzetta ufficiale n. 052 E del 06/03/2003 pag. 0133 - 0134


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2189/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(19 luglio 2002)

Oggetto: Riprogrammazione dello SFOP

Nelle sue proposte per la riforma delle politica comune della pesca (PCP), approvate dal Collegio dei commissari il 28.05.2002, la Commissione propone l'eliminazione

degli aiuti al rinnovamento e alla modernizzazione della flotta, alle imprese miste e all'esportazione delle imbarcazioni. Tale proposta prevede la riprogrammazione dei fondi destinati a tali obiettivi nei documenti di programmazione, frutto di un precedente compromesso, raggiunto in molti casi dopo complessi negoziati, tra la Commissione e il resto delle parti coinvolte a livello nazionale, regionale e locale.

1. Può la Commissione specificare l'importo degli stanziamenti SFOP che saranno riprogrammati, suddiviso per Stati membri, e a quali obiettivi verrà esso destinato?

2. Potrebbe, altresì, fornire informazioni sull'importo comunitario aggiuntivo agli stanziamenti SFOP già programmati, che compenserà tale misura di riprogrammazione, suddiviso per Stati membri?

3. Potrebbe, inoltre, specificare il tipo di misure socio-eonomiche che intende adottare in materia e l'importo delle stesse, suddiviso per Stati membri?

Risposta comunedata dal sig. Fischler a nome della Commissionealle interrogazioni scritte P-2184/02, E-2189/02 e E-2190/02

(17 settembre 2002)

Le basi giuridiche delle proposte della Commissione riguardanti le modifiche delle modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca e la misura comunitaria d'urgenza per la demolizione dei pescherecci durante il periodo 2003-2006, sono esposte qui di seguito.

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1263/1999(1) precisa che spetta al Consiglio (determinare) i settori d'intervento delle azioni strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti.

L'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, definisce una lista di settori ammissibili per le azioni intraprese con il contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Tuttavia, nell'ultimo paragrafo è precisato che il Consiglio può adattare l'elenco delle misure secondo la procedura di cui all'articolo 4, in base alla quale il Consiglio delibera su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato.

La proposta della Commissione(2) di modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999(3) è giuridicamente conforme a quanto precedentemente esposto.

Peraltro, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999(4) dispone che le operazioni oggetto di un finanziamento dei fondi [] devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche e azioni comunitarie []. A tale scopo, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 precisa che la programmazione dello SFOP deve essere conforme agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e alle disposizioni dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca e che a tal fine potrà essere, se necessario, riveduta, in particolare alla conclusione di ciascun periodo di applicazione dei programmi di orientamento pluriennali. Ora, il periodo di applicazione della decisione del Consiglio 97/413/CE(5) su questi piani si conclude il 31 dicembre 2002. Inoltre, in conformità al paragrafo 4 dello stesso articolo 3, le informazioni riguardanti un periodo di programmazione che non sono già contemplate da un programma di orientamento pluriennale devono essere considerate come puramente indicative.

È quindi compito della Commissione proporre misure adeguate per il periodo che inizierà il 1o gennaio 2003, poiché da quel momento in poi non vi sarà più nessun programma di orientamento pluriennale e, in assenza di tali disposizioni, la programmazione dello SFOP diverrebbe inadeguata.

Di conseguenza, in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione potranno essere modificati per rimanere compatibili con le modifiche proposte al regolamento SFOP, qualora esse fossero adottate dal Consiglio. A quel momento, la Commissione potrebbe prendere l'iniziativa di incoraggiare gli Stati membri a sollecitare una modifica dei rispettivi quadri comunitari di sostegno, programmi operativi e documenti unici di programmazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, come essa indica del resto di voler fare nel capitolo 3, paragrafo 7, della sua comunicazione sulla riforma della PCP(6). Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 2, di questo regolamento, prevede che siano adattati su iniziativa dello Stato membro (interessato) o della Commissione, d'intesa con questo Stato membro a seguito della valutazione intermedia di cui l'articolo 42 dello stesso regolamento prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2003.

Ad ogni modo, la riprogrammazione prevista non modificherebbe in nessun caso i fondi assegnati ad ogni Stato membro, né i tassi d'intervento già definiti, e rispetterebbe quindi i principi della coesione. Proteggendo gli stock minacciati dallo sfruttamento eccessivo, essa contribuirebbe a garantire la sostenibilità delle attività ittiche per coloro che ne sono maggiormente dipendenti e di conseguenza per le zone la cui economia è basata essenzialmente sulla pesca.

Se le proposte della Commissione fossero adottate dal Consiglio nella versione attuale, gli importi dello SFOP che sarebbe necessario riprogrammare corrisponderebbero ai fondi non ancora impiegati dagli Stati membri per misure che diverrebbero, a quel punto, non ammissibili, come la costruzione di nuovi pescherecci, l'esportazione di navi verso paesi terzi, la formazione di società miste di pesca e opere di ammodernamento delle navi non connesse con la sicurezza o l'igiene.

La Commissione non è in grado di quantificare gli importi già investiti dagli Stati membri per misure che diverrebbero non ammissibili, poiché questi dipendono dalle decisioni del Consiglio, dalla data della loro adozione e dalle somme già spese da ogni Stato membro. Al massimo, essa potrebbe indicare l'ammontare degli importi SFOP inizialmente programmati per ogni Stato membro per le misure che, secondo le nuove proposte della Commissione, non risulterebbero più ammissibili.

Inoltre, è possibile che certi Stati membri colgano quest'occasione per programmare di propria iniziativa altre misure, comunque ammissibili, a differenza di quanto avevano previsto inizialmente.

Come indicato al capitolo 3, paragrafo 7 (La dimensione sociale della PCP) della sua comunicazione sulla riforma della PCP(7), la Commissione non è in grado di prevedere il modo in cui ogni Stato membro intende mettere in pratica le limitazioni dello sforzo di pesca imposte dai piani pluriennali di gestione degli stock, qualora questi piani fossero adottati dal Consiglio. Non potendo quindi prevedere il modo in cui gli Stati membri distribuiranno le limitazioni dello sforzo di pesca corrispondenti fra fermi provvisori e fermi definitivi, essa non può neanche valutare quali saranno i relativi bisogni di riprogrammazione, né quale sarà l'impatto socioeconomico di tali riduzioni.

Tuttavia, per ragioni di bilancio, la Commissione ha stimato, basandosi su un'ipotesi estrema, quali potrebbero essere i fabbisogni finanziari supplementari necessari a livello comunitario. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha considerato che i fondi inizialmente programmati e non ancora utilizzati da ogni Stato membro per le misure di sostegno all'esportazione delle navi o alla formazione di società miste di pesca potrebbero essere destinati al ritiro definitivo, tramite il fondo speciale per la demolizione delle navi. Per quanto riguarda i fondi inizialmente programmati per ogni Stato membro e non ancora utilizzati per la costruzione di nuove imbarcazioni, la Commissione ritiene che gli Stati possano utilizzarli per misure destinate ad attenuare l'impatto socioeconomico del ritiro delle navi.

Sulla base di tale ipotesi, la Commissione ha stimato che potrebbero rivelarsi necessari al massimo 272 milioni di EUR per lo strumento speciale di intervento in favore della flotta e 88 milioni di EUR per gli interventi socioeconomici di accompagnamento. La Commissione ha previsto che, qualora le misure di messa in opera delle limitazioni dello sforzo di pesca legate all'adozione dei piani di gestione pluriennali rendessero necessaria la copertura finanziaria di tali fabbisogni, un importo massimo di 32 milioni di EUR, provenienti dallo strumento speciale di flessibilità, potrebbe essere utilizzato per il solo anno 2003 e che, per il resto, lo Stato membro potrebbe ricorrere alla riprogrammazione dei Fondi strutturali in funzione delle altre priorità della propria politica regionale e di coesione.

Trattandosi solo di una stima dei fabbisogni supplementari che risulterebbero da decisioni ancora da prendersi a livello di ogni Stato membro, è chiaro che non si è potuto procedere ad alcuna attribuzione di crediti supplementari per Stato membro, anche se risulta che i fabbisogni in termini di sostegno supplementare riguarderebbero soprattutto i paesi dell'Europa del nord.

Infine, per quanto riguarda le misure socioeconomiche palliative eventualmente necessarie, sarà compito di ogni Stato membro decidere, nel quadro della riprogrammazione, quali fondi assegnare a quelle già previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999, ed eventualmente a qualsiasi altra misura simile che potrebbe essere introdotta dal Consiglio nel quadro della discussione delle proposte della Commissione.

(1) Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

(2) COM(2002) 187 def.

(3) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

(4) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

(5) Decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento, GU L 175 del 3.7.1997. Decisione modificata dalla decisione n. 2002/70/CE del 28 gennaio 2002, GU L 31 del 1.2.2002.

(6) COM(2002) 181 def.

(7) COM(2002) 181 def.