92002E2170

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2170/02 di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione. Scadenzario per chiarire la definizione di rifiuto.

Gazzetta ufficiale n. 028 E del 06/02/2003 pag. 0195 - 0196


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2170/02

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(18 luglio 2002)

Oggetto: Scadenzario per chiarire la definizione di rifiuto

In risposta all'interrogazione scritta E-0885/02(1), la Commissario Margot Wallström ha affermato che il Sesto programma d'azione per l'ambiente esorta a chiarire la differenza giuridica fra il rifiuto e ciò che non lo è. La Commissario ha sostenuto che, nell'ambito del programma, la Commissione intende esaminare le modalità per svolgere tale compito nel modo migliore.

La definizione di rifiuto deve essere chiarita quanto prima, affinché le imprese che utilizzano le scorie dei processi di lavorazione non risentano più dell'attuale situazione, economicamente sfavorevole. Tra l'altro l'UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) ha sollevato il problema e preso l'iniziativa al riguardo.

Quando intende la Commissione adottare delle misure per chiarire la definizione di rifiuto?

(1) GU C 229 E del 26.9.2002, pag. 155.

Risposta comunedata dal sigra Wallström in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-2170/02 e E-2195/02

(5 settembre 2002)

Secondo la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottata dal Consiglio l'11 giugno 2002(1), una delle azioni prioritarie in materia di uso e gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti consiste nel precisare ciò che rientra nella nozione di rifiuto e ciò che invece deve considerarsi escluso(2).

La definizione di rifiuto di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti(3), nella versione modificata, costituisce uno degli elementi fondamentali della normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Sin dalle prime fasi di attuazione del Sesto programma di azione, la Commissione esaminerà i criteri più adatti per operare la distinzione, valutando la necessità e l'opportunità di basarsi sui criteri già esistenti nella normativa comunitaria e nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

La decisione di introdurre un'imposta sui rifiuti è una questione di esclusiva competenza dei singoli Stati membri, in quanto la normativa comunitaria non stabilisce alcun obbligo in tal senso. Pertanto sono i singoli Stati membri interessati (e non la Comunità) a dover eventualmente affrontare il problema della doppia imposizione posto dall'onorevole parlamentare.

(1) 2435a riunione del Consiglio Pesca Lussemburgo, 11 giugno 2002 (C/02/172).

(2) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 2, punto iv) della decisione.

(3) GU L 194 del 25.7.1975.