INTERROGAZIONE SCRITTA E-2029/02 di Carlos Lage (PSE) al Consiglio. Libera circolazione delle persone nello spazio Schengen.
Gazzetta ufficiale n. 052 E del 06/03/2003 pag. 0121 - 0121
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2029/02 di Carlos Lage (PSE) al Consiglio (9 luglio 2002) Oggetto: Libera circolazione delle persone nello spazio Schengen Lo scorso 22 giugno a un gruppo di circa 500 cittadini di nazionalità portoghese diretti in Spagna per partecipare ad una manifestazione autorizzata in concomitanza del Consiglio europeo di Siviglia è stato impedito con ricorso alla violenza di entrare in territorio spagnolo da elementi delle forze di polizia. L'incidente è avvenuto nella località di frontiera Vila Verde di Ficalho, Alentejo, e ha visto un'azione repressiva delle autorità spagnole con bastonate e spintoni a cittadini portoghesi (tra i quali un deputato dell'Assemblea della Repubblica) che cercavano di chiarire le ragioni per le quali non era consentito loro il passaggio della frontiera. La polizia spagnola è giunta persino a salire sul pullman che trasportava il gruppo e a confiscare materiale fotografico e visivo. Niente giustifica questo tipo di procedura e di azioni, assolutamente inammissibili nel quadro di un'Unione che assume come principi fondamentali il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, neanche eventuali ragioni di sicurezza nazionale, che permettono a ciascuno Stato firmatario della Convenzione di Schengen di ricorrere all'attuazione dell'articolo 2 di tale strumento onde ripristinare il controllo delle proprie frontiere interne. Non pare in questo caso che il gruppo di cittadini portoghesi potesse rappresentare un pericolo particolare, per non dire alcuno, per lo Stato spagnolo. E anche se così fosse stato, un'azione di forza e prepotenza come quella che purtroppo ha avuto come protagonisti le autorità di polizia spagnole non dovrebbe essere ammessa né in Spagna né in Portogallo né in qualunque altro paese dell'Unione. Può il Consiglio indicare quali passi intende compiere nei confronti del governo spagnolo al fine di chiarire l'accaduto? Ritiene necessario promuovere una definizione chiara e un intendimento comune in merito alle circostanze e alle condizioni suscettibili di condurre alla sospensione degli accordi di Schengen? Risposta comunealle interrogazioni scritte E-2021/02, E-2028/02 e E-2029/02 (11 novembre 2002) Il Consiglio informa gli Onorevoli Parlamentari che l'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990(1) consente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo limitato, controlli di frontiera nazionali alle frontiere interne. Spetta a ciascuno Stato membro accertare se e in quale misura debba ricorrere a tale possibilità quando ospita un Consiglio europeo. La decisione SCH/Com-Ex (95) 20 REV 2(2) fissa la procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen. Secondo l'articolo 33 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 64, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, la responsabilità di adottare misure concrete in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna incombe agli Stati membri. Non spetta pertanto al Consiglio valutare l'adeguatezza dell'adozione di dette misure. (1) GU L 239 del 22.9.2000. (2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 133.