92002E1906(01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1906/02 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione. Attestato di status di residente per i prestiti di studio nel Regno Unito.

Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0003 - 0003


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1906/02

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(2 luglio 2002)

Oggetto: Attestato di status di residente per i prestiti di studio nel Regno Unito

La Commissione è del parere che l'attestato di status di residente applicato dalle autorità del Regno Unito per determinare l'ammissibilità ai prestiti per gli studi è conforme ai trattati?

Risposta complementaredella sig.ra Reding a nome della Commissione

(29 gennaio 2003)

In base al diritto comunitario, i lavoratori dell'Unione europea e i loro figli hanno diritto ad essere trattati in modo identico ai cittadini del paese in cui risiedono ed a usufruire così di tutte le forme di assistenza (borse o prestiti) previste per accedere al sistema educativo e/o per il loro mantenimento.

Gli studenti che non sono lavoratori né figli di lavoratori hanno il diritto di essere trattati allo stesso modo dei cittadini del paese in cui risiedono per quanto riguarda l'assistenza che tale Stato membro accorda ai suoi cittadini nel campo della formazione professionale, compresi gli studi universitari, nella misura in cui l'assi stenza copre le spese di iscrizione o altre spese di scolarità, in particolare le spese di iscrizione ai corsi. L'aiuto accordato agli studenti per il loro mantenimento va al di là del quadro del Trattato CEE ai sensi del suo articolo 12 (cause 39/86 Lair, C-357/89 Raulin, ecc.). In applicazione di tale giurisprudenza, l'articolo 3 della direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti(1) prevede che la direttiva non costituisce la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante, per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno.

Dopo aver esaminato la legislazione britannica relativa agli aiuti finanziari a favore degli studenti, risulta che i cittadini dell'Unione europea non sono tenuti ad avere lo statuto di residente permanente. L'unica condizione prevista è quella di aver risieduto nello Spazio economico europeo (SEE) durante tre anni.

(1) GU L 317 del 18.12.1993.