92002E1572

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1572/02 di Reimer Böge (PPE-DE) alla Commissione. Autorizzazione di farmaci alternativi nella medicina veterinaria.

Gazzetta ufficiale n. 277 E del 14/11/2002 pag. 0227 - 0228


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1572/02

di Reimer Böge (PPE-DE) alla Commissione

(4 giugno 2002)

Oggetto: Autorizzazione di farmaci alternativi nella medicina veterinaria

Nel settore zootecnico, specie quello finalizzato alla produzione di generi alimentari va crescendo l'interesse per l'omeopatia e altre terapie alternative da parte sia degli allevatori che dei consumatori. Una siffatta tendenza non può essere che accolta favorevolmente alla luce del vieppiù criticato impiego di antibiotici. In tale contesto i veterinari deplorano che la Direttiva 92/74/CEE(1) non consente più l'autorizzazione semplificata di medicinali omeopatici per gli animali di allevamento e addirittura rende obbligatorio l'espletamento dell'intera procedura di autorizzazione per quanto riguarda i fitofarmaci. Ciò premesso:

come valuta la Commissione le esperienze maturate in ordine alla procedura di autorizzazione di cui alla Direttiva 92/74/CEE?

Ravvisa essa la possibilità di semplificare la procedura di autorizzazione di farmaci alternativi nel settore della medicina veterinaria?

(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 12.

Risposta del Commissario Liikanen a nome della Commissione

(27 giugno 2002)

Il funzionamento delle due procedure di autorizzazione semplificate per medicinali omeopatici per medicina veterinaria e umana, definite nel 1992 dalle direttive del Consiglio 92/73/CEE e 92/74/CEE del 22 settembre 1992, è stato analizzato e valutato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle direttive 92/73/CEE e 92/74/CEE concernenti i medicinali omeopatici, del 14 luglio 1997(1). L'analisi si basava sullo studio approfondito dell'applicazione delle due direttive nel settore veterinario e della medicina umana, eseguito da consulenti indipendenti. La relazione conclude che le due direttive hanno contribuito al raggiungimento di un certo grado di armonizzazione, che resta tuttavia insoddisfacente. Al fine di preparare eventuali modifiche legislative, la relazione invita il Parlamento e il Consiglio ad esprimere il proprio parere su taluni aspetti, quali la portata della procedura semplificata di registrazione o l'obbligo del riconoscimento da parte di uno Stato membro delle autorizzazioni rilasciate in un altro Stato membro.

In considerazione dei pareri espressi, la Commissione non vede la possibilità di apportare miglioramento alla procedura di autorizzazione dei medicinali omeopatici. La proposta della Commissione di rivedere la legislazione comunitaria(2) del 26 novembre 2001 contiene un certo numero di modifiche relative all'autorizzazione semplificata dei medicinali omeopatici per medicina veterinaria e umana e prevede l'obbligo per gli Stati Membri di mettere in atto una procedura di autorizzazione semplificata, che al momento è solo facoltativa. Inoltre, la portata della procedura di autorizzazione semplificata viene ampliata, eliminando la rigida limitazione agli animali allevati a scopi diversi da quello della produzione di prodotti alimentari, facendo tuttavia riferimento a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la

determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(3). Inoltre, l'obbligo vago di tenere nel debito conto le autorizzazioni già concesse da un altro Stato membro è trasformato nel chiaro obbligo di avviare una proceduta particolare di riconoscimento reciproco, che obbliga gli Stati membri ad adoperarsi per raggiungere un accordo in seno al nuovo gruppo di coordinazione.

(1) COM(97) 362 final.

(2) GU C 75 E del 26.3.2002.

(3) GU L 224 del 18.8.1990.