INTERROGAZIONE SCRITTA E-1538/02 di Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) alla Commissione. Recepimento nella legislazione nazionale della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
Gazzetta ufficiale n. 277 E del 14/11/2002 pag. 0226 - 0226
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1538/02 di Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) alla Commissione (3 giugno 2002) Oggetto: Recepimento nella legislazione nazionale della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo Il 1o gennaio 2002 è entrata in vigore in Germania la legge di riforma del diritto delle obbligazioni contestualmente al recepimento della direttiva 1999/44/CE(1). In sede di procedura legislativa sulla legge di riforma del diritto delle obbligazioni sono state soppresse le vigenti norme sull'acquisto di animali. Questo provvedimento, unitamente all'inasprimento dei termini di prescrizione nonché alle norme sull'onere probatorio a carico delle imprese, hanno fatto sì che i venditori di animali, specie quelli considerati imprenditori a norma dell'articolo 14 del codice civile si trovano alle prese con gravi problemi di sussistenza. Si fa osservare che, per quanto riguarda la presentazione della prova a discarico a norma dell'articolo 476 del codice civile, notevoli sono le difficoltà incontrate allorquando la carenza è riconducibile ad uno scorretto trattamento o ad una eccessiva stimolazione dell'animale. Ciò nondimeno il legislatore tedesco non ha previsto alcuna disposizione speciale per l'acquisto di animali. Ciò premesso: In quali Stati membri oltre la Germania è stata già recepita la direttiva 1999/44/CE? Hanno detti paesi emanato disposizioni particolari per l'acquisto di animali in ordine ai termini di garanzia e all'onere probatorio? (1) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12. Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione (23 luglio 2002) Oltre alla Germania, a tutt'oggi (6 giugno 2002) quattro stati, ovvero la Danimarca, l'Italia, l'Austria e la Finlandia, hanno recepito la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, e comunicato alla Commissione il testo di tali disposizioni di recepimento (articolo 11 della direttiva). Nelle disposizioni di recepimento di detti Stati membri non sono contenute clausole speciali concernenti la vendita di animali ai consumatori.