INTERROGAZIONE SCRITTA E-1419/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Disoccupazione forzata per gli autisti di professione a causa del rifiuto di prorogare la patente C dopo che alla visita medica è stato loro diagnosticato il diabete.
Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0143 - 0144
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1419/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione (23 maggio 2002) Oggetto: Disoccupazione forzata per gli autisti di professione a causa del rifiuto di prorogare la patente C dopo che alla visita medica è stato loro diagnosticato il diabete 1. Sa la Commissione che gli autisti di professione non possono rinnovare la patente C se alla visita medica viene loro diagnosticato il diabete o viene constatata un'anomalia oculare (retinopatia) per cui l'interessato, nonostante la capacità visiva ampiamente sufficiente, non è più considerato in grado di esercitare la propria professione in quanto non esente da complicazioni? 2. Può la Commissione confermare che in pratica esiste un divieto di guida per gli autisti di professione colpiti da diabete, per cui possono essere licenziati dal proprio datore di lavoro in quanto non soddisfano più ai requisiti della propria professione? Per quale motivo questo avviene? 3. Le norme che disciplinano tale settore sono uguali per tutta l'UE o differiscono da uno Stato membro all'altro? E' vero che in casi siffatti, all'atto del rifiuto di rilasciare la patente, si rinvia a norme europee? 4. Se esiste concretamente un divieto di lavoro per gli autisti colpiti da diabete, che secondo un oculista dispongono comunque di una sufficiente capacità visiva, il contributo di tale divieto all'aumento della sicurezza stradale è tale da giustificare una disoccupazione forzata e la necessità di una riconversione professionale? 5. In considerazione della crescente separazione dei tipi di traffico, dell'introduzione degli specchietti retrovisori per l'angolo morto per i camion e delle limitazioni dei tempi di viaggio per gli autisti degli stessi sarà possibile reintegrare nella propria attività gli autisti che in passato erano stati considerati un fattore di rischio a causa delle loro condizioni di salute? 6. Ha previsto la Commissione delle iniziative per tutelare questo gruppo di autisti dall'eventualità di una disoccupazione forzata pur in assenza di motivazioni urgenti, o è essa disposta comunque ad adottare delle iniziative in questo senso? Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione (3 luglio 2002) 1. - 3. La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle risposte spesso date dalla Commissione su questo argomento dopo l'adozione da parte del Consiglio della direttiva 91/439/CEE, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida(1) ed in particolare la risposta che ha fornito alle interrogazioni scritte E-1462/01 della sig.ra Kauppi(2) ed E-1295/00 del signor Davies(3). 4. - 5. L'allegato III della direttiva summenzionata fissa le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore. Queste norme sono basate su pareri di esperti. In base alla norma in questione che riguarda il diabete mellito, è chiaro che una patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di un automezzo pesante o di un autobus qualora, oltre al diabete, sia constatata una retinopatia. I rischi di uno stordimento a causa del diabete mellito combinati ad una possibilità di perdita totale o parziale del campo visivo derivante dalla retinopatia giustificano questo approccio restrittivo. L'introduzione di retrovisori che eliminano gli angoli morti o la limitazione dei tempi di guida non riducono il rischio descritto sopra e non permettono di rendere più flessibile questa norma. 6. La Commissione considera i rischi molto reali per gli altri utenti della via pubblica e non intende quindi per il momento intraprendere iniziative in materia. Periodicamente essa svolge studi in materia di idoneità fisica e consulta, nell'ambito del Comitato sulla patente di guida, esperti in materia, per essere informata regolarmente dei progressi scientifici o tecnici in questo settore. (1) GU L 237 del 24.8.1991. (2) GU C 350 E dell'11.12.2001. (3) GU C 72 E del 6.3.2001.