92002E1177

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1177/02 di Mogens Camre (UEN) alla Commissione. Incitamento alla violenza da parte degli imam musulmani.

Gazzetta ufficiale n. 028 E del 06/02/2003 pag. 0077 - 0078


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1177/02

di Mogens Camre (UEN) alla Commissione

(25 aprile 2002)

Oggetto: Incitamento alla violenza da parte degli imam musulmani

La sicurezza dei cittadini europei, i diritti dell'uomo europei e la pace negli Stati membri dell'Unione europea sono minacciati da taluni imam musulmani fondamentalisti che, nei paesi dell'Unione europea, fanno pubblico appello alla guerra santa e difendono apertamente il ricorso alla Sharia, la legge islamica.

L'Unione europea, dichiarazione dopo dichiarazione, esprime la sua volontà di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Allo stesso tempo, in contraddizione con tali obiettivi, essa permette alle forze politiche fondamentaliste, sotto la copertura di una presunta fede religiosa, di incitare i musulmani d'Europa alla guerra santa e di esprimere pubblicamente il proprio sostegno ai misfatti compiuti in nome della Sharia.

Il 5 aprile 2002, in occasione della preghiera del venerdì in una moschea di Copenaghen, l'imam Ahmed Abu Laban, che, si dice, conti tra i 10 000 e i 15 000 adepti, ha invitato i suoi fedeli a sostenere i compatrioti affermando che questi desiderano la Jihad e desiderano di pagare il prezzo per la liberazione della moschea di Al Aqsa, situata a Gerusalemme. Non crediate che coloro che cadono in battaglia siano morti. Essi vivono con Allah e Allah li copre di doni. Dobbiamo pensare ad essere attivi e non passivi ha detto, come riferisce il quotidiano Politiken. Egli ha inoltre aggiunto che, per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, i musulmani non devono fare ricorso alle nazioni Unite o al Consiglio di sicurezza dell'ONU, ma affidarsi alla grazia di Allah.

Solo una settimana prima, lo stesso imam si era dichiarato favorevole al ricorso alla Sharia nel caso della condanna a morte, che ha avuto un'eco internazionale, di Safiya Hussaini, la donna nigeriana riconosciuta colpevole di adulterio.

Nella sentenza del 31 luglio 2001 (cause 41340/98 e 41342-4/98), la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, ha stabilito che la Sharia (la legge islamica) si contrappone nettamente ai valori della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, la principale iniziativa adottata dall'Unione europea consiste nel fatto che il cosiddetto Osservatorio sul razzismo e la xenofobia, nei suoi innumerevoli rapporti travisati, denigra chiunque esprima i suoi timori di fronte all'avanzata del fondamentalismo nell'Unione europea.

Può dire la Commissione se intende proporre una legislazione che garantisca l'espulsione dal territorio dell'Unione europea di ogni persona che inciti alla guerra santa, alla violenza o alla violazione dei diritti dell'uomo?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(18 giugno 2002)

La Commissione ricorda in primo luogo che l'Unione europea si fonda sui principi comuni agli Stati membri di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compreso il diritto alla libertà di espressione nei limiti stabiliti dalla legge. La Commissione deplora qualsiasi comportamento che potrebbe costituire un incitamento all'odio o alla violazione dei diritti dell'uomo.

La Commissione non intende proporre l'adozione di una legislazione che garantisca l'espulsione dal territorio dell'Unione europea di chiunque inciti alla guerra santa, alla violenza o alla violazione dei diritti dell'uomo. Le espulsioni dal territorio nazionale per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza rientrano infatti nelle competenze degli Stati membri.

Nel caso dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie che beneficiano del diritto di libera circolazione nell'Unione europea, il trattato CE prevede all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1 e all'articolo 55 la possibilità per gli Stati membri di imporre limitazioni al diritto di libera circolazione quando queste siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Tali misure devono in ogni caso rispettare il disposto della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica(1).

La Commissione desidera inoltre ricordare la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi(2). La direttiva consente agli Stati membri di riconoscere la decisione di allontanamento di un altro Stato membro qualora una persona costituisca una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

Il 10 aprile 2002, inoltre, la Commissione ha avviato un ampio dibattito con la pubblicazione del Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri(3). Nel Libro verde si chiede tra l'altro di approfondire le riflessioni sull'opportunità di ravvicinare ulteriormente le condizioni necessarie per poter prendere decisioni di allontanamento.

(1) GU L 56 del 4.4.1964.

(2) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

(3) COM(2002) 175.