92002E0996

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0996/02 di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione. Trasporto di animali vivi dal Sud America.

Gazzetta ufficiale n. 229 E del 26/09/2002 pag. 0169 - 0170


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0996/02

di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione

(15 aprile 2002)

Oggetto: Trasporto di animali vivi dal Sud America

Può la Commissione confermare se nuovi regolamenti UE che disciplinano il trasporto di animali vivi contempleranno altresì le importazioni di animali vivi da Paesi terzi? È stato segnalato che molte migliaia di animali trasportati dal Sud America devono ancora far fronte a molti atti di crudeltà e a privazioni nonostante i nuovi regolamenti UE.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(6 giugno 2002)

Prima di tutto è necessario precisare che trattandosi di biungulati (bovini, porcini, ovini e caprini), le norme comunitarie di polizia sanitaria autorizzano unicamente l'importazione nella Comunità di porci riproduttori vivi in provenienza dal Cile. L'importazione di cavalli registrati destinati alle competizioni è altresì autorizzata in provenienza da taluni paesi dell'America del Sud. I dati statistici indicano che nessun porcino è stato importato nel 2001.

Per quanto riguarda le condizioni di benessere, la direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(1), modificata dalla direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995(2), fissa una serie di norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto. La Commissione ha deciso di presentare in un prossimo futuro una proposta legislativa per migliorare le condizioni del benessere degli animali durante il trasporto.

Le norme in vigore prevedono che se i controlli delle importazioni realizzati in occasione dell'ingresso sul territorio della Comunità rilevano che gli animali non sono atti a proseguire il viaggio previsto, che la durata massima del trasporto fissata dalla legislazione comunitaria è superata o che il mezzo di trasporto è inadeguato, è possibile intraprendere un'azione conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Tuttavia, l'imposizione di esigenze comunitarie in materia di benessere, che concernono generalmente la parte del viaggio che precede l'importazione, potrebbe essere incompatibile con gli obblighi internazionali generali della Comunità e in particolare con gli obblighi fissati dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Tuttavia, per elevare il livello di protezione degli animali a livello internazionale, la Commissione si è impegnata a prendere le iniziative necessarie, come il negoziato a nome della Comunità della Convenzione europea sulla protezione degli animali durante il trasporto internazionale, il sostegno dell'attività dell'OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie)(3) nel campo del benessere degli animali e la posizione espressa dall'OMC nel campo del benessere degli animali e dell'agricoltura. La Commissione studierà anche la possibilità di concludere con taluni paesi terzi accordi bilaterali relativi al benessere degli animali che siano compatibili con le norme dell'OMC.

(1) GU L 340 dell'11.12.1991.

(2) GU L 148 del 30.6.1995.

(3) Ufficio internazionale delle epizoozie, Organizzazione mondiale per la salute animale.