92002E0862

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0862/02 di Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) alla Commissione. Applicazione dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE — divieto dell'immissione di acque reflue domestiche in contenitori per liquami ai fini dell'utilizzazione in agricoltura.

Gazzetta ufficiale n. 229 E del 26/09/2002 pag. 0152 - 0153


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0862/02

di Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) alla Commissione

(3 aprile 2002)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE divieto dell'immissione di acque reflue domestiche in contenitori per liquami ai fini dell'utilizzazione in agricoltura

Il Land Renania settentrionale-Vestfalia vieta a partire dal 31 dicembre 2005 l'immissione in contenitori per liquami di acque reflue domestiche provenienti da aziende agricole ai fini dell'utilizzazione in agricoltura, tra l'altro, appellandosi all'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE(1) del Consiglio. La regolamentazione attuale aveva tollerato una quota del 10 % delle acque reflue domestiche in una miscela di liquami e acque reflue.

Dato che l'attuazione del divieto è legata ad alti costi di investimento comunali, ma anche privati, sembra opportuna una revisione del corrispondente diritto europeo. Inoltre, il decreto che giustifica il divieto rinuncia a considerare gli eventuali pericoli per la salute che potrebbero essere connessi con i liquami UBG.

Può la Commissione confermare che il decreto relativo al divieto d'immissione in contenitori per liquami di acque reflue domestiche provenienti da aziende agricole ai fini dell'utilizzazione in agricoltura si applica a decorrere dal 31 dicembre 2005, giustamente con riferimento all'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE, e che di conseguenza tale misura rientrante nell'ambito dell'attuazione necessaria della direttiva da parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia corrisponde all'intenzione dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE? Può la Commissione altresì confermare che il limite di tolleranza, nel frattempo nuovamente aumentato del 10 %, di acque reflue domestiche nelle miscele di liquami ha già rappresentato una sufficiente attuazione dei requisiti dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE?

Dispone la Commissione di informazioni sullo stato di attuazione di tale direttiva negli altri Stati membri? Può la Commissione confermare che tale direttiva la cui attuazione è connessa con costi elevati continuerà ad essere vigente anche in futuro?

(1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(23 maggio 2002)

L'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE(1) si riferisce esclusivamente al trattamento di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore rispettivamente a 2 000 e 10 000, scaricate in una rete fognaria e successivamente in un corpo idrico (acque dolci, estuari e/o acque costiere) e non consente pertanto di dedurre che la raccolta in contenitori per liquami di acque reflue domestiche provenienti da aziende agricole per la successiva utilizzazione in agricoltura sia proibita in linea di principio.

Inoltre, l'articolo 7 della direttiva non stabilisce alcun requisito concernente l'aggiunta di acque reflue domestiche a miscele di colaticcio o liquame, ma richiede semplicemente il trattamento appropriato delle acque reflue soggette alle condizioni di cui sopra. Di conseguenza, i requisiti/limiti di tolleranza nazionali che regolano l'aggiunta di acque reflue domestiche al liquame e al colaticcio non devono essere considerati un recepimento del suddetto articolo.

Nella relazione della Commissione del 1998 sono state pubblicate informazioni sul recepimento della direttiva 91/271/CEE negli Stati membri: http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

La pubblicazione della prossima relazione della Commissione sul recepimento della direttiva è prevista per la primavera del 2002.

Infine, si può confermare che la direttiva 91/271/CE continuerà a essere applicata anche in futuro. Sebbene la direttiva quadro in materia di acque(2) inserisca il trattamento delle acque reflue urbane nel contesto generale della gestione dei bacini fluviali, non interferisce in alcun modo con la direttiva sul il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), né con i relativi obiettivi e limiti di tempo in fatto di emissioni.

(1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998 (GU L 67 del 3.7.1998).

(2) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).