INTERROGAZIONE SCRITTA P-0746/02 di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione. Etichettatura dei prodotti alimentari.
Gazzetta ufficiale n. 205 E del 29/08/2002 pag. 0210 - 0211
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0746/02 di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione (11 marzo 2002) Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari Una catena italiana di negozi discount ha intenzione di aprire un punto vendita di questo tipo in Carinzia (Austria). Per la società italiana che gestisce i discount si pone ora la questione del modo in cui i prodotti alimentari devono essere etichettati per poter essere venduti in Austria. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento austriaco sull'etichettatura dei prodotti alimentari (LMKV) del 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale austriaca (BGBl) n. 72, modificato da ultimo dal regolamento BGBl II n. 462/1999, gli elementi dell'etichettatura devono essere facilmente comprensibili e devono essere apposti in modo indelebile ed in forma chiaramente leggibile sulla confezione, o su un'etichetta ad essa unita, in posizione ben visibile. L'interrogante trasmette alla Commissione una lettera del Ministero federale austriaco della sicurezza sociale e delle questioni generazionali secondo la quale in Austria una lingua facilmente comprensibile è il tedesco e pertanto l'etichettatura dev'essere in tedesco. A giudizio dell'interrogante, l'obbligo di etichettare i prodotti alimentari nella lingua del paese di vendita rappresenta una discriminazione ai danni del gestore italiano di negozi discount. La Commissione è pertanto pregata di far sapere se sia conforme al diritto comunitario l'obbligo di etichettare i prodotti alimentari nella lingua del paese di vendita. Se la risposta è negativa, è pregata di indicare quali sono gli obblighi in materia di etichettatura che incombono al gestore italiano di negozi discount. (Dove dev'essere apposta l'etichetta? In che lingua dev'essere scritta? Quali sono le disposizioni legislative vigenti nell'UE per quanto riguarda gli obblighi di etichettatura?) Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione (29 aprile 2002) La direttiva 2000/13/CE(1) stabilisce, all'art. 16, le regole applicabili in materia di lingua in cui devono essere fornite le indicazioni figuranti sull'etichetta dei prodotti alimentari. Sostanzialmente, tali disposizioni impongono che le indicazioni figuranti sull'etichetta vengano presentate in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore e prevedono la possibilità per lo Stato membro nel quale viene commercializzato il prodotto, di imporre sul suo territorio che tali indicazioni di etichettatura figurino almeno in una lingua determinata, tra quelle ufficiali della Comunità. L'obbligo di far figurare le indicazioni di etichettatura almeno in lingua tedesca sul territorio austriaco sembra quindi perfettamente conforme alle disposizioni suindicate, basate appunto sull'obbligo di informazione e di tutela dei consumatori. (1) Direttiva del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla loro pubblicità GU L 109 del 6.5.2000.