92002E0669

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0669/02 di Niall Andrews (UEN) alla Commissione. Uso dei marchi europei di qualità CE sulle attrezzature per l'elettroshock.

Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0223 - 0224


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0669/02

di Niall Andrews (UEN) alla Commissione

(11 marzo 2002)

Oggetto: Uso dei marchi europei di qualità CE sulle attrezzature per l'elettroshock

La Commissione ricorderà che nel giugno 2000, su richiesta del comitato STOA del Parlamento europeo, è stato pubblicato uno studio finale sulle tecnologie per il controllo della folla. Tale studio includeva una valutazione delle armi per causare elettroshock e per stordire e sottolineava che la CE ha in effetti concesso il marchio di controllo di qualità CE per queste armi, che i produttori esteri utilizzano come un attestato ufficiale di approvazione per la promozione delle loro vendite all'estero. Si raccomandava di porre fine a tale prassi o in alternativa che gli Stati membri prendessero le misure necessarie per impedire l'esportazione o il trasbordo di strumenti volti a produrre elettroshock.

Può la Commissione far sapere adesso quale iniziativa abbia preso o stia prendendo per dare atto alle raccomandazioni contenute nello studio sulle attrezzature per elettroshock?

Può la Commissione far sapere quante compagnie producono questi prodotti che godono della certificazione CE?

Può la Commissione far sapere mediante quali procedure il marchio CEE venga attribuito a questi prodotti?

Tenendo conto delle relazioni contenute nello studio STOA sugli effetti delle armi da chock, che includono effetti di breve termine quali forti dolori e perdita del controllo muscolare, ed effetti di lungo termine, quali cicatrici, gravi depressioni e perdita di memoria, si preoccupa la Commissione che si tenga sufficientemente conto della sicurezza della vittima quando si tratti di concedere il marchio CE?

Può la Commissione far sapere su quali metodi di ricerca si basi per valutare prodotti, in modo da poter concedere il marchio di qualità?

Qual è attualmente lo status del Codice europeo di condotta sull'esportazione delle armi del 1998 riguardo alle attrezzature per elettroshock, il quale afferma che non saranno rilasciate licenze di esportazione qualora le esportazioni possano essere utilizzate per la repressione interna o possano provocare o prolungare conflitti armati?

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(5 aprile 2002)

La marcatura CE di conformità è stata introdotta nella legislazione comunitaria dalla decisione del Consiglio 93/46/CEE del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica(1) e dalla direttiva del Consiglio 93/68/CEE del 22 luglio 1993(6). Quest'ultima introduceva la marcatura CE in una serie di direttive di armonizzazione tecnica settoriale.

La marcatura CE di conformità deve essre apposta su qualsiasi prodotto che rientri nell'ambito di una direttiva di armonizzazione tecnica che lo disciplini. Cio' significa che il prodotto soddisfa i requisiti giuridicamente vincolanti della/e direttiva/e di armonizzazione tecnica. Il produttore è responsabile dell'apposizione del marchio CE di conformità sebbene le direttive spesso richiedano l'intervento di un ente terzo di valutazione della conformità. Gli Stati membri sono responsabili della designazione di tali organismi in sintonia con le disposizioni applicabili delle direttive.

Svariati servizi della Commissione sono responsabili delle direttive di armonizzazione tecnica che disciplinano la marcatura CE di conformità sebbene per lo più ricadano sotto la responsabilità della Direzione generale Imprese. Tuttavia, la Commissione non interviene direttamente nel processo di valutazione della conformità dei prodotti né in sede di attribuzione della marcatura CE di conformità.

Tutti i produttori di stun weapons (armi elettriche e stordenti) che rientrano nel campo di applicazione di una direttiva di armonizzazione tecnica che disciplina la marcatura di conformità CE devono apporre detto marchio sui prodotti in questione. La Commissione non dispone di informazioni sul numero di produttori interessati.

In una precedente risposta all'interrogazione scritta E-3259/97 dell'onorevole Wemheuser(2) la Commissione ha rilevato che numerosi dispositivi erano potenzialmente utilizzabili a fini di tortura. Inoltre non è sempre possibile determinare in anticipo l'uso cui puo' essere destinato uno di detti apparecchi. La Commissione è pertanto dell'opinione che non sia possibile applicare un trattamento differenziato, nel contesto di tali direttive, ad apparecchi o dispositivi suscettibili di essere utilizzati come strumenti di tortura.

Tuttavia, in esito alle precedenti risposte sul tema, in particolare alle interrogazioni scritte E-0446/02 dell'onorevole Banotti(3) e E-0470/02 dell'onorevole Scallon(4), e per tener conto delle preoccupazioni degli onorevoli membri, la Commissione sta attualmente elaborando una proposta di regolamento del Consiglio concernente il commercio di attrezzature suscettibili di essere usate come strumenti di tortura o per altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti. Scopo di detto regolamento è tra l'altro quello di imporre controlli sulle esportazioni di dispositivi che possano essere utilizzati a tal fine in un paese terzo che di massima includono le armi elettriche e le stun guns.

Infine, per quanto concerne l'applicazione del Codice europeo di condotta sulle esportazioni di armi riguardo alle attrezzature per scariche elettriche, l'elenco delle voci cui si applica tale Codice figura nella dichiarazione del Consiglio del 13 giugno 2000(5) e non comprende tali attrezzature.

(1) GU L 220 del 30.8.1993.

(2) GU C 158 del 25.5.1998.

(3) GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 217.

(4) GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 218.

(5) GU C 191 dell'8.7.2000.

(6) GU L 220 del 30.8.1993.