92002E0433

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0433/02 di Rijk van Dam (EDD) e Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione. Requisito del legame economico per i pescherecci battenti bandiera belga.

Gazzetta ufficiale n. 205 E del 29/08/2002 pag. 0140 - 0141


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0433/02

di Rijk van Dam (EDD) e Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Requisito del legame economico per i pescherecci battenti bandiera belga

Con decreto del 3 febbraio 1999, il governo belga ha stabilito che i pescarecci battenti bandiera belga devono avere un autentico legame economico con la regione costiera del paese. In concreto, ciò significa che l'equipaggio deve provenire, almeno al 50 %, dalla regione costiera del Belgio oppure che una parte considerevole delle catture devono essere sbarcate nei porti belgi o posta in vendita nelle aste in Belgio.

Il governo belga ha comunicato tale progetto di decreto alla Commissione, la quale lo ha approvato, dato che le sue disposizioni sono conformi con la sentenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto il diritto di uno Stato membro di esigere che un peschereccio battente la sua bandiera abbia un effettivo legame economico con detto Stato.

Ma, d'altro canto, la Corte di giustizia europea si è opposta all'imposizione di un obbligo di vendita all'asta e all'obbligo di assumere manodopera locale. Nel frattempo la Commissione è intervenuta contro un regolamento dei gruppi di gestione olandesi delle quote che obbligava i membri a vendere le loro catture nelle aste olandesi.

Nella sua risposta a precedenti interrogazioni (E-2205/00 e P-2236/00)(1) la Commissione afferma che essa terrà informato il Parlamento dell'esame del reclamo degli armatori olandesi contro l'obbligo di cui sopra. Fino ad oggi (un anno e mezzo dopo) la Commissione non ha fornito al Parlamento europeo alcuna informazione sull'esame del reclamo.

1. Per quale motivo la Commissione non ha tenuto fede al suo impegno? Può la Commissione indicare in quale fase si trova la procedura e quali seguito essa intende darvi?

2. Quale politica conduce la Commissione in materia di imposizione di obblighi di vendita nelle aste nazionali? Opera essa una distinzione tra obblighi di vendita all'asta imposti a livello nazionale e a livello privato? In caso affermativo, perché? In caso contrario, per quale motivo, i gruppi di gestione olandesi delle quote ricevono un trattamento diverso rispetto allo Stato belga?

(1) GU C 89 E del 20.3.2001, pag. 160.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 aprile 2002)

La questione è sorta con un ricorso inoltrato alla Commissione da un gruppo di proprietari di pescherecci battenti bandiera belga. L'istruzione della pratica da parte della Commissione è ancora in corso.

La controversia riguarda l'applicazione, da parte del Belgio, della condizione relativa al legame economico effettivo delle navi con il proprio litorale, condizione che gli Stati membri possono esigere dai pescherecci che battono la loro bandiera. Per ottemperare a tale obbligo l'armatore di una nave ha facoltà di scelta fra vari criteri, che possono anche essere combinati tra loro: residenza di molti membri dell'equipaggio sul litorale dello Stato membro, sbarco e/o vendita di una determinata parte del pescato nei porti dello Stato membro, partenza di una percentuale significativa delle bordate da porti dello Stato membro, con acquisto di forniture per il peschereccio nei suddetti porti, ecc. Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha definito i limiti all'applicazione di tali criteri per evitare che essi si traducano in una violazione del diritto comunitario.

In una prima valutazione, la Commissione ha considerato che le modalità secondo le quali il Belgio applicava tale criterio costituivano effettivamente una violazione del diritto comunitario. Essa ha comunicato la propria valutazione al Belgio con una lettera di intimazione notificata l'11 aprile 2001.

Le autorità belghe hanno trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 15 giugno 2001. Di norma la Commissione avrebbe dovuto esprimersi sull'esito da dare alla questione durante l'esame della seconda relazione semestrale dell'anno 2001 sulle infrazioni. Con lettera del 5 ottobre 2001, invece, la Commissione ha ricevuto dal Belgio osservazioni complementari alle quali erano allegate sentenze molto recenti delle giurisdizioni belghe sullo stesso argomento. La Commissione ha ritenuto opportuno analizzare le informazioni complementari contenute nella lettera, il che l'ha obbligata a sospendere la deliberazione durante l'esame della seconda relazione 2001.

L'esame della questione è pertanto rinviato alla prima relazione semestrale del 2002, ovvero al mese di luglio 2002.

Peraltro, la Commissione non fa alcuna distinzione nella sua metodologia fra obblighi imposti dalle autorità pubbliche o dai gruppi privati. Compito della Commissione è garantire il rispetto del diritto comunitario e porre fine alle infrazioni presunte laddove esse siano accertate, a prescindere dallo statuto di chi le ha commesse. Per far ciò, la Commissione deve rispettare le norme procedurali definite dal trattato CE e dal diritto derivato.

In quest'ottica, su iniziativa di due diverse direzioni generali della Commissione, sono state avviate due procedure distinte una delle quali relativa al problema del legame economico effettivo di cui sopra, l'altra relativa all'obbligo imposto dai gruppi di gestione ai pescatori olandesi di vendere il pescato unicamente nei centri di vendita all'asta dei Paesi Bassi. A ciascuna pratica sono state applicate le disposizioni pertinenti: la prima è stata istruita in base alle disposizioni dell'articolo 226, paragrafo 2, del trattato CE; la seconda in base alle disposizioni specifiche dell'articolo 81 del trattato CE, articolo relativo agli accordi ed alle pratiche definite di comune accordo dalle imprese. Dei due temi oggetto dell'interrogazione, il secondo è stato archiviato in quanto i gruppi di gestione hanno soppresso l'obbligo di vendita nelle aste olandesi, il primo invece (relativo al legame economico effettivo) è in fase di esame.

La Commissione comunicherà agli onorevoli parlamentari la posizione che deciderà di adottare.

La Commissione pubblica le ultime decisioni prese in materia di infrazioni sul sito Europa: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

infractions. Tali informazioni vengono regolarmente aggiornate, soprattutto dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulle infrazioni accertate e su quelle presunte.