92001E3690

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3690/01 di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione. Scarichi illeciti nel fiume Palancia (Valencia — Spagna).

Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0115 - 0116


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3690/01

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Scarichi illeciti nel fiume Palancia (Valencia Spagna)

La Confederazione Idrografica del Júcar (CHJ) ha recentemente denunciato, presso il comune di Sagunto (Comunidad Valenciana), la presenza di scarichi illeciti nel letto del fiume Palancia, scarichi effettuati dalla zona industriale di Montiver. Tali scarichi consistono essenzialmente di acque reflue, ma si sospetta che potrebbero contenere anche resti di oli tossici. Il fatto che la creazione della zona industriale di Montiver sia antecedente all'urbanizzazione è all'origine degli scarichi, poiché non esiste collegamento alla rete di smaltimento delle acque di scarico della città.

Il comune di Sagunto, da parte sua, ha comunicato che è attualmente allo studio un piano d'azione integrato per risolvere tutti i problemi inerenti alla zona industriale di Montiver, creata circa trenta anni fa. Tuttavia, tale piano è inspiegabilmente in ritardo e il comune non ha ancora proceduto ad una valutazione economica del costo connesso all'urbanizzazione della zona.

Alla luce del fatto che gli scarichi stanno, da troppo tempo, nuocendo gravemente al fiume Palancia, può dire la Commissione:

- se pensa di avviare un'indagine per determinare se esista, in questo caso, una violazione, da parte delle autorità competenti, della direttiva 76/464/CEE(1) concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico?

- se non ritiene che il fatto che la zona industriale di Montiver abbia funzionato, per più di trenta anni, senza un collegamento alla rete di smaltimento delle acque di scarico di Sagunto, sia in netta contraddizione con quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE(2) sul trattamento delle acque reflue urbane, e segnatamente, con la scadenza, prevista per il 2000, entro la quale gli Stati membri erano tenuti a procedere alla creazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue negli agglomerati urbani con più di 15 000 abitanti?

(1) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

(2) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 marzo 2002)

La Commissione non era a conoscenza della situazione della zona di Montiver cui l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Per quanto riguarda gli scarichi industriali, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(1) prevede in linea di principio due possibilità:

- lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che è subordinato a regolamentazioni preventive e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato;

- per gli scarichi diretti di acque reflue industriali nei corpi idrici ricettori, la direttiva 91/271/CEE stabilisce alcune norme per numerosi settori industriali (elencati all'allegato III della direttiva) che producono acque reflue industriali biodegradabili e corrispondono a 4 000 o più a.e (abitanti equivalenti).

In linea di principio, non esiste alcun obbligo di collegare all'impianto di depurazione del comune di Sagunto la zona industriale, che potrebbe essere dotata di un proprio sistema di trattamento delle acque reflue. Per questo motivo non si devono stabilire collegamenti tra la conformità alle norme dell'impianto di trattamento delle acque reflue della zona industriale e la conformità alle norme dell'impianto di Sagunto. Attualmente si sta valutando se l'agglomerazione di Sagunto abbia rispettato il termine del 31 dicembre 2000.

Nel caso dei settori industriali non compresi nell'elenco menzionato, si applica la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

scaricate nell'ambiente idrico della Comunità(2). In linea di principio, esistono delle disposizioni per le sostanze dell'elenco I, che prevedono un'autorizzazione specifica basata sui valori limite comunitari di emissione o su norme di emissione nazionali, qualora il settore non sia esplicitamente disciplinato dalle direttive comunitarie pertinenti (in particolare le direttive 82/176/CEE(3), 83/513/CEE(4), 84/156/CEE(5), 84/491/CEE(6), 86/280/CEE(7) del Consiglio). Tuttavia, visto che secondo le informazioni trasmesse vengono scaricati solo oli tossici, queste direttive non sono applicabili. Si tratta infatti di agenti inquinanti che rientrano nell'elenco II. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, per le sostanze che hanno un effetto nocivo sull'ambiente idrico, gli Stati membri stabiliscono programmi di riduzione dell'inquinamento che prevedono l'autorizzazione preventiva degli scarichi contenenti sostanze dell'elenco II.

Per valutare se nella zona industriale menzionata si configuri una violazione della direttiva 91/271/CEE e/o della direttiva 76/464/CEE, sono necessarie ulteriori informazioni in merito a:

- le dimensioni (in termini di a.e.) della zona industriale;

- il tipo di acque reflue prodotte;

- la situazione delle regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche relative agli scarichi;

- il trattamento previsto per le acque reflue prodotte in quella zona;

- le sostanze chimiche presenti negli scarichi.

La Commissione ha inviato una lettera alle autorità spagnole, in cui chiede che le vengano trasmesse le informazioni necessarie e le osservazioni del governo sull'applicazione delle direttive 91/271/CEE e 76/464/CEE nel caso in questione. La Commissione non esiterà ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la piena osservanza del diritto comunitario.

(1) GU L 135 del 30.5.1991.

(2) GU L 129 del 18.5.1976.

(3) Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, GU L 81 del 27.3.1982.

(4) Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, GU L 291 del 24.10.1983.

(5) Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, GU L 74 del 17.3.1984.

(6) Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano, GU L 274 del 17.10.1984.

(7) Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, GU L 181 del 4.7.1986 modificata da GU L 221 del 7.8.1986; GU L 158 del 25.6.1988.