92001E3680

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3680/01 di Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE),Chris Davies (ELDR), Alexander de Roo (Verts/ALE)e Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione. Importazione di delfini.

Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0111 - 0112


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3680/01

di Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE),Chris Davies (ELDR), Alexander de Roo (Verts/ALE)e Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Importazione di delfini

L'importazione nell'Unione europea delle specie di cetacei (balene, delfini e focene) a scopi prettamente commerciali è vietata dal regolamento del Consiglio europeo (EC) 338/97(1) del 9 dicembre 1996. Ciononostante l'importazione di esemplari di cetacei vivi, in particolare dei delfini Tursiops truncatus, è continuata anche negli ultimi anni.

Noi siamo preoccupati per le attuali richieste di alcuni acquari di importare in Portogallo esemplari di Tursiops truncatus originari di Cuba e della Guinea-Bissau al fine di esporli in stato di cattività. A quanto pare non sono al momento disponibili stime relative alle popolazioni di tale specie di delfino. Considerato che il Tursiops truncatus è elencato nell'appendice II del c.d. protocollo SPAW sulle aree naturali a protezione speciale della Convenzione di Cartagena per la regione dei Caraibi che vieta la cattura, il possesso o l'uccisione, anche solo accidentali, nonché il commercio, di tali specie, delle loro uova, parti o prodotti e di cui Cuba è una delle parti contraenti, sussiste la preoccupazione che la concessione di una licenza d'importazione non sia solo contraria alle norme di diritto comunitario, ma eventualmente anche ai trattati su scala regionale in vigore in altre parti del mondo.

Alla luce di tali considerazioni, può la Commissione chiarire:

1. Quali sono in dettaglio i criteri che, conformemente al regolamento del Consiglio (EC) 338/97, devono essere rispettati da un'associazione che richieda l'importazione di animali quali quelli elencati nell'appendice A, in maniera tale che l'autorità CITES di uno Stato membro possa concedere una licenza d'importazione per gli esemplari utilizzati a fini di insegnamento, allevamento e ricerca scientifica?

2. Qual è il processo di valutazione in grado di assicurare che tali criteri siano costantemente rispettati dalle associazioni che in precedenza abbiano importato cetacei vivi nell'Unione europea sulla base di una licenza d'importazione?

3. Qual è il criterio che permette di definire se zoo, parchi di divertimento o strutture similari che esibiscono animali selvatici possono essere classificati come prevalentemente commerciali?

4. Quali sono le misure che la Commissione potrebbe adottare qualora venga dimostrato che un'autorità CITES nazionale abbia concesso una licenza d'importazione per una delle specie elencate dalla stessa CITES senza essere in grado di dimostrare che l'introduzione nel territorio della Comunità non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata (regolamento del Consiglio (EC) 338/97, art. 4)?

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 febbraio 2002)

I criteri di conservazione da rispettare perché uno Stato membro rilasci una licenza per l'importazione di delfini vivi sono precisati all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1).

Le richieste di importazione di delfini devono essere esaminate caso per caso dagli organi di gestione e dalle autorità scientifiche dello Stato membro di destinazione. Tuttavia, per assicurare l'applicazione uniforme dei criteri, il gruppo di consulenza scientifica istituito ai sensi dell'articolo 17 del suddetto regolamento ha adottato orientamenti che precisano i fattori che le autorità scientifiche nazionali devono tenere in considerazione quando esprimono il loro parere conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Durante la riunione del gruppo di consulenza scientifica del 29 novembre 2001, la Commissione ha ricordato alle autorità scientifiche degli Stati membri che è necessario applicare rigorosamente tali disposizioni in relazione a tutte le richieste di importazione di delfini.

La nozione di fini prevalentemente commerciali viene definita all'articolo 2, lettera m) del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. Spetta poi agli organi di gestione dello Stato membro di importazione stabilire se un esemplare da importare sarà utilizzato a fini prevalentemente commerciali oppure no, esaminando ciascun caso individualmente.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, la Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini. La Commissione, in consultazione con lo Stato membro interessato, può considerare non valida una licenza d'importazione qualora sia dimostrato che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

(1) GU L 61 del 3.3.1997.