92001E3336

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3336/01 di Reinhold Messner (Verts/ALE)e Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione. Terzo satellite dell'aeroporto di Malpensa e VIA.

Gazzetta ufficiale n. 160 E del 04/07/2002 pag. 0098 - 0099


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3336/01

di Reinhold Messner (Verts/ALE)e Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione

(3 dicembre 2001)

Oggetto: Terzo satellite dell'aeroporto di Malpensa e VIA

È data per imminente la costruzione all'interno dell'aeroporto milanese di Malpensa di un nuovo edificio denominato Terzo satellite, destinato all'attracco degli aerei rispetto all'aerostazione nonché all'espletamento di tutte le operazioni connesse con lo sbarco e l'imbarco di persone e cose. La costruzione del terzo satellite era stata prevista nel D.M. 903/87 con tipologia e consistenza identiche a quelle dei primi due già esistenti, tant'è che le fondazioni del Terzo satellite risultano realizzate con la stessa consistenza e dimensioni dei primi due.

Il nuovo progetto, che sembrerebbe sia già stato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, costituisce una modifica di quello a suo tempo approvato nel 1987 (D.M. Ministero dei Trasporti 13 febbraio 1987 n. 903/87 Piano regolatore generale dell'aeroporto di Malpensa) e prevede l'esecuzione di un Terzo satellite con caratteristiche nettamente diverse dai primi due, già realizzati nel 1997-98: maggiore altezza, maggiore volumetria, maggiore potenzialità di smaltimento dei passeggeri. Stando alle dichiarazioni ufficiose, la potenzialità di Malpensa passerebbe dagli attuali 20-22 milioni a 40 milioni di passeggeri all'anno (e forse più)(1). Che dalla modifica possa derivare un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella precedente lo testimonia il fatto che per eseguire il Terzo satellite, secondo le nuove previsioni, è addirittura necessario demolire le fondazioni esistenti, progettate per supportare i carichi previsti nel 1987 (2 piani e 3 livelli) e non i 5 piani e 6 livelli previsti nel nuovo progetto.

Nessuna procedura di VIA è stata espletata in previsione della costruzione del Terzo satellite, pur in presenza di modifiche significative.

Alle recenti richieste di accesso all'informazione dei sindaci della zona, SEA e Ministero dei Trasporti hanno risposto in modo generico, evasivo ed elusivo.

Non ritiene la Commissione necessario effettuare una valutazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture del cosiddetto Terzo satellite, in base alle direttive 85/337/CEE(2) e 97/11/CEE(3)?

Non ritiene la Commissione che sia stata scavalcata la direttiva 90/313/CEE(4) relativa alla libertà di accesso all'informazione ambientale?

(1) Rassegna stampa: La Prealpina del 28.04.2001.

(2) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(3) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(4) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(1o febbraio 2002)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la precedente impongono agli Stati membri di assicurarsi che prima di concedere l'assenso a progetti atti ad avere un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, essi siano sottoposti a una procedura di autorizzazione e di valutazione del loro impatto. I progetti ai quali si applicano le direttive sono definiti negli allegati delle stesse. La Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario e pertanto in questo caso di stabilire se le norme comunitarie in materia di VIA siano state correttamente applicate dallo Stato membro interessato.

Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, il progetto cui fa riferimento l'interrogazione e che prevede la costruzione all'aeroporto di Milano Malpensa di una nuova struttura, il terzo satellite, destinata ai sistemi di ancoraggio degli aerei e all'espletamento di tutte le operazioni connesse con lo sbarco e l'imbarco di persone e merci, non fa parte del progetto Malpensa principale approvato nel 1987 e potrebbe rientrare nella classe 12 Modifica dei progetti di sviluppo che figurano nell'allegato I di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE nella versione che ne precede la modifica o nella classe 13 Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE nella versione che precede le modifiche del 1997, i progetti di cui all'allegato II devono essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale (VIA) quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione preventiva al fine di stabilire se i progetti dell'allegato II debbano formare oggetto o meno di una procedura di VIA. Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, modificata, per i progetti dell'allegato II, gli Stati membri determinano, mediante un esame caso per caso o mediante soglie o criteri da essi fissati, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Per individuare il diritto comunitario applicabile occorre verificare quando è stata presentata all'autorità competente la richiesta di autorizzazione per il progetto del terzo satellite di Milano Malpensa (da distinguere dal progetto Malpensa principale approvato nel 1987): i progetti le cui richieste di autorizzazione siano state presentate all'autorità competente entro il 14 marzo 1999 sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione che precede le modifiche del 1997.

La Commissione ha già aperto un fascicolo circa il progetto ed ha inviato una lettera alle autorità italiane per chiedere informazioni al riguardo. La Commissione adotterà le misure opportune per assicurare il rispetto del diritto comunitario.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non sono sufficientemente dettagliate e pertanto, mancando le basi su cui fondare una denuncia relativa alla mancata applicazione delle disposizioni della direttiva menzionata, non è possibile al momento attuale individuare alcuna infrazione. Qualora l'onorevole parlamentare dovesse fornire informazioni più dettagliate che consentano di valutare la questione alla luce di tali disposizioni, la Commissione potrebbe avviare un'indagine in materia.