92001E3206

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3206/01 di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE)e María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione. Impianto di gassificazione di materie plastiche Poliglás a Risalbes.

Gazzetta ufficiale n. 160 E del 04/07/2002 pag. 0072 - 0073


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3206/01

di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE)e María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(22 novembre 2001)

Oggetto: Impianto di gassificazione di materie plastiche Poliglás a Risalbes

Nella sua risposta all'interrogazione E-2153/01(1), la Commissione ha dichiarato di essere disposta ad aprire un'inchiesta sull'impianto Poliglás di Risalbes, al fine di determinare se, da parte delle autorità spagnole, vi fosse infrazione alla direttiva 85/337/CEE(2) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Pochi giorni dopo la trasmissione dell'interrogazione, la Gazzetta ufficiale della Generalitat Valenciana pubblicava una dichiarazione di impatto ambientale che, oltre ad arrivare in ritardo e, curiosamente, poco tempo dopo la presentazione della suddetta interrogazione, potrebbe presentare serie lacune quanto alla direttiva 85/337/CEE.

Può dire la Commissione se la dichiarazione d'impatto ambientale pubblicata dalla Generalitat Valenciana ottempera alle esigenze della legislazione comunitaria?

Può dire, altresì, se, come annunciato nella risposta E-2153/01, è già in grado di indicare se, nel caso dell'impianto Poliglás, sia stata riscontrata un'infrazione nei confronti della direttiva 90/313/CEE(3) concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente?

Nel documento della Commissione, ricevuto dalle autrici dell'interrogazione, la questione delle materie plastiche utilizzate nell'impianto Poliglás non ha ottenuto una risposta soddisfacente. Tali materie plastiche (imballaggi dell'industria chimico-ceramica) sono classificate come residui pericolosi, sia dalla legislazione comunitaria che da quella spagnola, per il fatto di aver contenuto altri residui di questo tipo. D'altra parte, sia l'impresa che il governo valenziano li considerano come residui non pericolosi per il semplice fatto di lavarli prima di incenerirli. In tali condizioni, la Commissione ha dichiarato di non disporre di informazioni sufficienti.

In virtù del suo ruolo di guardiana dei trattati può dire la Commissione se:

- è disposta ad avviare un'inchiesta sui fatti descritti per quanto riguarda le materie plastiche?

- ritiene che, per il semplice fatto di essere lavate, le materie plastiche perdano il loro carattere pericoloso, pur avendo contenuto sostanze tossiche?

- la legislazione comunitaria dispone che tale sistema sia compatibile con la tutela della salute e il diritto alla sicurezza?

(1) GU C 81 E del 4.4.2002, pag. 118.

(2) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(3) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 gennaio 2002)

La Commissione ringrazia gli onorevoli parlamentari per la trasmissione della dichiarazione di impatto effettuata sul progetto in causa.

Sulla base di questa dichiarazione di impatto la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole per verificare che gli studi e le raccomandazioni figuranti nella dichiarazione di impatto siano stati attuati.

Circa un'eventuale scorretta applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente nella fattispecie, la Commissione desidera richiamare l'attenzione degli onorevoli parlamentari su quanto segue.

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-2153/01 degli onorevoli parlamentari(1) la Commissione aveva indicato che sulla base unicamente dei fatti menzionati nell'interrogazione scritta, essa non era in grado di stabilire se le autorità spagnole avevano ricevuto una richiesta di accesso all'informazione da essa trattata in maniera non conforme al disposto della direttiva. La Commissione ignora infatti se sia stata inviata una richiesta di informazione e, in caso affermativo, non conosce il suo contenuto, l'autorità destinataria ed eventualmente la risposta fornita.

Nell'ipotesi in cui una richiesta di accesso fosse rifiutata dall'autorità adita, in violazione delle disposizioni della direttiva, spetta al residente interessato introdurre il ricorso previsto all'articolo 4 della direttiva, quale recepito dalla legislazione spagnola che attua la medesima.

La Commissione non disponendo di elementi di informazione che le permettano di individuare una violazione delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE non ha ritenuto possibile menzionare questa questione nella domanda di informazione da essa rivolta alle autorità spagnole a seguito dell'interrogazione scritta E-2153/01.

Circa i problemi dei residui plastici menzionati nelle interrogazioni scritte, essa ha sollecitato la trasmissione delle misure adottate dalle autorità competenti per garantire che il sistema di lavaggio sia sufficiente a rendere le quantità di residui di sostanze pericolose presenti negli imballaggi inferiori alle soglie stabilite nella legislazione sui rifiuti pericolosi e di conseguenza che esso sia adeguato per eliminare le caratteristiche di pericolosità degli imballaggi e garantire che le plastiche sottoposte a valorizzazione (dopo il lavaggio) costituiscano effettivamente dei rifiuti non pericolosi.

(1) GU C 81 E del 4.4.2002, pag. 118.