92001E3123

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3123/01 di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione. Direttiva 98/34 — notifica 2001/0267/NL.

Gazzetta ufficiale n. 115 E del 16/05/2002 pag. 0228 - 0229


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3123/01

di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(14 novembre 2001)

Oggetto: Direttiva 98/34 notifica 2001/0267/NL

Il 20 giugno 2001 le autorità olandesi hanno presentato un progetto di decreto del ministero per gli alloggi, la pianificazione e l'ambiente, che fissa regole per gli agenti protettivi del legno a base di rame, secondo le disposizioni della direttiva 98/34/CE(1) (notifica 2001/0267/NL). Il decreto mira a vietare l'importazione e l'impiego in Olanda di legname trattato con sostanze protettive del legno a base di rame.

A questo proposito mi permetto di rivolgere alla Commissione la seguente domanda:

- La Commissione è del parere che l'emissione del decreto da parte delle autorità olandesi quale risulta dalla notifica 2001/0267/NL avrà come risultato che non si potranno più importare e impiegare in Olanda legnami trattati con agenti protettori a base di rame?

- La Commissione non considera questo divieto all'importazione e all'impiego una barriera commerciale e pertanto in contrasto con le regole del mercato interno?

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(17 dicembre 2001)

La notifica 2001/0267/NL, menzionata dall'onorevole parlamentare, mira a vietare l'importazione, l'utilizzo e la messa a disposizione altrui del legno trattato con composti di rame, rame/cromo o rame/cromo/arsenico per l'impiego nei Paesi Bassi nonché la detenzione delle scorte a fini commerciali per il mercato olandese.

La Germania, il Portogallo, la Finlandia ed il Regno Unito hanno inviato pareri circostanziati contrari a tale progetto. L'emissione di detti pareri circostanziati ha avuto per effetto quello di obbligare le autorità olandesi a rinviare l'adozione del testo fino al 21 dicembre 2001. La Commissione e la Svezia hanno inoltrato alle autorità dei Paesi Bassi delle osservazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che contempla una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(1). Nelle sue osservazioni la Commissione considera che tale divieto è certamente suscettibile di comportare una sensibile restrizione del volume delle importazioni di siffatto tipo di prodotti e che il progetto potrebbe, fin dalla sua adozione, frapporre ostacoli alla libera circolazione delle merci, secondo i termini degli articoli 28 (ex articolo 30) e 30 (ex articolo 36) del trattato CE.

Tuttavia è opportuno segnalare che tale misura puo', in certi casi, essere giustificata da esigenze tassative di interesse generale a condizione che sia proporzionata al suo obiettivo legittimo. Nei suoi rilievi la Commissione ha fatto presente che un primo esame degli elementi scientifici forniti dalle autorità olandesi non consente di trarre conclusioni sulla giustificazione addotte da dette autorità per le misure previste. Pertanto la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di rinviare l'adozione del progetto onde consentirle di adire il Comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE) in merito agli elementi scientifici trasmessi dalle autorità olandesi affinché si pronunci sulla fondatezza scientifica dei divieti contemplati.

(1) GU L 204 del 21.7.1998.