INTERROGAZIONE SCRITTA E-2572/01 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione. Tutela delle denominazione di origine al di fuori del territorio comunitario.
Gazzetta ufficiale n. 160 E del 04/07/2002 pag. 0023 - 0024
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2572/01 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione (21 settembre 2001) Oggetto: Tutela delle denominazione di origine al di fuori del territorio comunitario Il formaggio di São Jorge è il principale prodotto dell'isola di São Jorge, e gode, all'interno della Comunità, di una denominazione di origine protetta (DOP). Uno dei principali mercati di detto formaggio è il Nordamerica e vanno moltiplicandosi le notizie secondo cui sarebbe soggetto a contraffazioni originarie dagli Stati Uniti. Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se: 1. La tutela all'estero di un prodotto DOP sia prevista negli accordi contestuali all'OMC? 2. In caso affermativo, assume la Commissione la responsabilità di far applicare all'estero detta tutela? 3. In caso affermativo quali elementi reputa la Commissione necessari per poter procedere contro siffatte contraffazioni? Risposta del sig. Lamy a nome della Commissione (5 novembre 2001) 1. Le denominazioni di origine protette (DOP) fanno parte di un'ampia categoria di indicazioni geografiche definite dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel caso in cui le DOP riguardino, conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, prodotti agricoli e alimentari esclusi i vini e le bevande spiritose, l'accordo TRIPS obbliga gli Stati membri dell'OMC a fornire al detentore della denominazione DOP gli strumenti per impedire alcuni usi delle denominazioni protette che possano risultare fuorvianti per il consumatore. Allo stesso modo, è vietata la registrazione di marchi commerciali che possano confondere il consumatore riguardo alle denominazioni DOP. Bisogna tuttavia osservare che il grado di tutela offerto alle denominazioni di origine (DOP) o alle indicazioni geografiche protette (IGP) comunitarie ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è superiore di quello previsto dall'accordo TRIPS. Di conseguenza le IGP comunitarie sono protette all'interno della Comunità in misura più ampia rispetto agli standard minimi dell'accordo TRIPS. La Commissione è disposta ad aiutare i produttori comunitari le cui denominazioni DOP e IGP subiscono un pregiudizio in un qualsiasi altro Stato membro dell'OMC. 2. Ogni Stato membro dell'OMC è tenuto a garantire che il livello di protezione dell'IGP previsto dall'accordo TRIPS sia ugualmente accessibile a tutti i detentori legittimi di un'indicazione geografica protetta sul loro territorio. I detentori sono a loro volta tenuti a far rispettare i loro diritti relativi ad una indicazione geografica all'interno dell'ordinamento amministrativo e giudiziario di ogni Stato membro dell'OMC. L'accordo TRIPS, tuttavia, offre la possibilità ai membri dell'OMC (compresa la Comunità europea e i suoi Stati membri) di verificare che la legislazione degli altri Stati membri sia conforme all'accordo stesso. 3. Il tipo di prova richiesta per motivare una violazione dell'accordo TRIPS da parte di altri membri dell'OMC varia di caso in caso.